I primi due vizi, il ballo dell ' orso e il tic d ' appoggio sono dei comportamenti stereotipati, cioè uguali e ripetitivi non in rapporto con la realtà. Sono dei tic nervosi dovuti solitamente a inattività e noia del cavallo. Gli altri sono invece vere e proprie malattie. A seconda delle province italiane possono essere inclusi nell’ elenco anche altri vizi che possono essere considerati redibitori. Il tal caso gli usi provinciali prevalgono sul codice civile. Le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica nel senso che se sono ivi indicate, sono considerate gravi per uso e consuetudine. Questo significa che quelli sopra indicati possono non essere i soli difetti da ritenersi redibitori, in quanto qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’ elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. I difetti e le malattie che compromettono la funzionalità del cavallo o ne diminuiscono il prezzo, sono definiti vizi. Ma solo alcuni vizi sono coperti da garanzia e consentono al compratore, tramite l ' azione redibitoria, di chiedere la risoluzione del contratto. Per questa ragione si chiamano proprio vizi redibitori. Perché un vizio sia considerato redibitorio deve avere particolari caratteristiche: deve essere pregresso, occulto e grave.
• Pregresso: la patologia o le sue cause devono essere esistenti al momento della conclusione del contratto, anche verbale. Non si può infatti considerare il venditore responsabile per un vizio o malattia successivi alla vendita.
• Occulto: al momento della conclusione del contratto il vizio non deve essere apparente o facilmente riconoscibile. Apparente significa visibile senza sforzo all’ osservazione; è invece facilmente riconoscibile quando si evidenzia ad un esame superficiale usando la diligenza del‘ buon padre di famiglia’.
• Grave: un vizio è grave quando è tale da influire sulla funzionalità dell’ animale, rapportato al fatto che se il compratore l’ avesse conosciuto non avrebbe acquistato il cavallo.
Poiché la garanzia per vizi, come abbiamo visto sopra, è tacita e opera sempre, bisogna ricordare che il codice civile prevede anche che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non abbia effetto se il venditore in mala fede nasconde al compratore i vizi del bene( art. 1490). Per contro non è dovuta la garanzia se al momento della conclusione del contratto il compratore sapeva dei vizi o se questi erano facilmente riconoscibili. Quindi il compratore deve attentamente verificare al momento dell’ acquisto la presenza o meno di vizi.
In presenza di vizi redibitori il compratore può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La risoluzione del contratto si ottiene mediante azione redibitoria e consiste nella restituzione dell’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’ atto della compravendita da parte del compratore, mentre il venditore dovrà restituire la somma pagata; la riduzione del prezzo si ottiene mediante azione estimatoria e consiste in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.
Normalmente, in presenza di vizi redibitori, il compratore può far valere i suoi diritti entro otto giorni dal giorno dalla scoperta del vizio ma entro un anno dalla consegna del cavallo. La mancata o non tempestiva denuncia dei vizi dell’ animale nel termine di otto giorni dalla scoperta( e comunque prima del decorso dell’ anno dalla consegna, termine di prescrizione) è considerata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. È inoltre consigliabile che l’ acquirente denunci il vizio al compratore non appena ne abbia il sospetto, con qualsiasi mezzo, anche telefonico, anche se è preferibile una raccomandata A / R( fa fede la data del timbro postale).
Qualora, per caso fortuito o colpa del compratore non collegate alla esistenza del vizio, sopraggiunga la morte del cavallo, o nel caso in cui siano stati effettuati atti di proprietà sul soggetto( ad es. castrazione), che non consentano di restituire l’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita, il compratore può soltanto chiedere l’ azione estimatoria. Se invece la morte dell’ animale è diretta conseguenza del vizio, il compratore avrà diritto alla risoluzione del contratto.
Sia nell’ azione redibitoria che nell’ azione estimatoria, il compratore ha diritto al rimborso spese e al risarcimento danni anche se il venditore è in completa buona fede. Relativamente alla responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi redibitori, l’ acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del cavallo comprato o dei possibili danni arrecati a causa del vizio redibitorio dello stesso( ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri cavalli), senza rivendicare per forza la risoluzione del contratto.
Quindi, ogni qualvolta si acquista un cavallo è buona norma fare una buona visita di compravendita che possa garantire sulla salute dell ' animale e ne dia garanzie anche sull ' utilizzo.
È infatti importante ricordarsi che anche nel caso in cui la cifra d ' acquisto non sia elevata, la consulenza di un veterinario può aiutarci a evitare problemi legali o contenziosi con il venditore.
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