Il Chirone Community News Bollettino 5 | Page 19

I primi due vizi , il ballo dell ' orso e il tic d ' appoggio sono dei comportamenti stereotipati , cioè uguali e ripetitivi non in rapporto con la realtà . Sono dei tic nervosi dovuti solitamente a inattività e noia del cavallo . Gli altri sono invece vere e proprie malattie . A seconda delle province italiane possono essere inclusi nell ’ elenco anche altri vizi che possono essere considerati redibitori . Il tal caso gli usi provinciali prevalgono sul codice civile . Le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica nel senso che se sono ivi indicate , sono considerate gravi per uso e consuetudine . Questo significa che quelli sopra indicati possono non essere i soli difetti da ritenersi redibitori , in quanto qualsiasi patologia se pregressa , occulta e grave , anche se non inclusa nell ’ elenco , è da considerarsi vizio redibitorio . I difetti e le malattie che compromettono la funzionalità del cavallo o ne diminuiscono il prezzo , sono definiti vizi . Ma solo alcuni vizi sono coperti da garanzia e consentono al compratore , tramite l ' azione redibitoria , di chiedere la risoluzione del contratto . Per questa ragione si chiamano proprio vizi redibitori . Perché un vizio sia considerato redibitorio deve avere particolari caratteristiche : deve essere pregresso , occulto e grave .
• Pregresso : la patologia o le sue cause devono essere esistenti al momento della conclusione del contratto , anche verbale . Non si può infatti considerare il venditore responsabile per un vizio o malattia successivi alla vendita .
• Occulto : al momento della conclusione del contratto il vizio non deve essere apparente o facilmente riconoscibile . Apparente significa visibile senza sforzo all ’ osservazione ; è invece facilmente riconoscibile quando si evidenzia ad un esame superficiale usando la diligenza del ‘ buon padre di famiglia ’.
• Grave : un vizio è grave quando è tale da influire sulla funzionalità dell ’ animale , rapportato al fatto che se il compratore l ’ avesse conosciuto non avrebbe acquistato il cavallo .
Poiché la garanzia per vizi , come abbiamo visto sopra , è tacita e opera sempre , bisogna ricordare che il codice civile prevede anche che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non abbia effetto se il venditore in mala fede nasconde al compratore i vizi del bene ( art . 1490 ). Per contro non è dovuta la garanzia se al momento della conclusione del contratto il compratore sapeva dei vizi o se questi erano facilmente riconoscibili . Quindi il compratore deve attentamente verificare al momento dell ’ acquisto la presenza o meno di vizi .
In presenza di vizi redibitori il compratore può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo . La risoluzione del contratto si ottiene mediante azione redibitoria e consiste nella restituzione dell ’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all ’ atto della compravendita da parte del compratore , mentre il venditore dovrà restituire la somma pagata ; la riduzione del prezzo si ottiene mediante azione estimatoria e consiste in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata .
Normalmente , in presenza di vizi redibitori , il compratore può far valere i suoi diritti entro otto giorni dal giorno dalla scoperta del vizio ma entro un anno dalla consegna del cavallo . La mancata o non tempestiva denuncia dei vizi dell ’ animale nel termine di otto giorni dalla scoperta ( e comunque prima del decorso dell ’ anno dalla consegna , termine di prescrizione ) è considerata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia . È inoltre consigliabile che l ’ acquirente denunci il vizio al compratore non appena ne abbia il sospetto , con qualsiasi mezzo , anche telefonico , anche se è preferibile una raccomandata A / R ( fa fede la data del timbro postale ).
Qualora , per caso fortuito o colpa del compratore non collegate alla esistenza del vizio , sopraggiunga la morte del cavallo , o nel caso in cui siano stati effettuati atti di proprietà sul soggetto ( ad es . castrazione ), che non consentano di restituire l ’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita , il compratore può soltanto chiedere l ’ azione estimatoria . Se invece la morte dell ’ animale è diretta conseguenza del vizio , il compratore avrà diritto alla risoluzione del contratto .
Sia nell ’ azione redibitoria che nell ’ azione estimatoria , il compratore ha diritto al rimborso spese e al risarcimento danni anche se il venditore è in completa buona fede . Relativamente alla responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi redibitori , l ’ acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del cavallo comprato o dei possibili danni arrecati a causa del vizio redibitorio dello stesso ( ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri cavalli ), senza rivendicare per forza la risoluzione del contratto .
Quindi , ogni qualvolta si acquista un cavallo è buona norma fare una buona visita di compravendita che possa garantire sulla salute dell ' animale e ne dia garanzie anche sull ' utilizzo .
È infatti importante ricordarsi che anche nel caso in cui la cifra d ' acquisto non sia elevata , la consulenza di un veterinario può aiutarci a evitare problemi legali o contenziosi con il venditore .
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