Giornale dell'Installatore Elettrico, Nov/Dic 2024 | Page 61

NORME E LEGGI 61
Il caso dell ’ installatore ritardatario
Tizia incaricava con regolare contratto l ’ impresa individuale di Caio per l ’ esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell ’ impianto elettrico da eseguirsi presso l ’ immobile di sua proprietà . Caio eseguiva la prestazione concordata , ma al momento di chiedere il pagamento del corrispettivo pattuito se lo vedeva negare in quanto Tizia gli contestava il mancato rilascio della Dichiarazione di Conformità , con la conseguenza che la committente non procedeva a versare le somme richieste in quanto riteneva Caio inadempiente ai propri impegni contrattuali . In aggiunta , stante la mancata produzione della Dichiarazione di Conformità da parte dell ’ installatore incaricato , Tizia si rivolgeva ad altra ditta per l ’ ottenimento della stessa , incorrendo pertanto in costi ulteriori . Caio procedeva di conseguenza a richiedere ed ottenere l ’ emissione di un decreto ingiuntivo in cui si chiedeva il pagamento integrale delle somme di cui al contratto per i lavori svolti . Avverso detto decreto , tuttavia , Tizia proponeva opposizione con domanda riconvenzionale di condanna di Caio al pagamento in suo favore , di una rilevante somma a titolo di risarcimento dei danni subìti . In corso di istruzione della causa , Caio depositava la Dichiarazione di Conformità – tale produzione tuttavia veniva ritenuta dalla difesa di Tizia quale tardiva , motivo per cui si insisteva con la domanda risarcitoria . Viceversa , Caio non solo riteneva comunque rilevante
l ’ emissione e deposito della dichiarazione , ma sottolineava inoltre che Tizia non aveva provato in alcun modo il danno subito in conseguenza del mancato rilascio di detta certificazione stessa – posto che per il resto gli impianti risultavano esenti da vizi .
Si tratta di inadempimento ?
Per trarre alcune conseguenze giuridiche del caso proposto , occorre innanzitutto considerare la tempistica della produzione della Dichiarazione di Conformità anche sotto il punto di vista processuale . In altri termini , ci si deve soffermare sul fatto che Caio in sede di acquisizione degli elementi istruttori ha prodotto solo tardivamente detta documentazione , incorrendo così nella decadenza dalla possibilità di avvalersi della stessa in sede giudiziale . Si ritiene opportuno sottolineare detto profilo , in quanto i tempi di produzione documentale in un procedimento possono inficiare il beneficio probatorio che da essi la parte si ripropone di trarre . Del resto , se Caio ha depositato con tale ritardo una dichiarazione di per se stessa obbligatoria , appare legittimo avanzare seri dubbi in merito al fatto che la medesima fosse stata effettivamente oggetto di redazione tempestiva . Ne deriva pertanto che ai fini della causa la produzione irrituale della dichiarazione di conformità pregiudica fortemente Caio nel potere dimostrare la corretta e completa esecuzione del proprio incarico , e questo anche a fronte di opere effettivamente realizzate in conformità
alle regole dell ’ arte . Di conseguenza , la mancata produzione della Dichiarazione di Conformità appare porsi come forma di inadempimento , anche tenendo a mente il disposto di cui all ’ art . 1218 cc . secondo il quale il debitore che non esegue esattamente la propria prestazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l ’ inadempimento od il ritardo sono dovuti a causa a lui non imputabile . Appare pertanto opportuno qui rammentare che il regime della garanzia specificamente dettato dal Codice Civile per i contratti di appalto ( in particolare , all ’ art . 1668 ) prevede che il committente possa chiedere che le difformità o i vizi presenti nell ’ opera siano eliminati a spese dell ’ appaltatore , oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito . Risulta di conseguenza meramente residuale l ’ ipotesi della risoluzione integrale del contratto , soluzione quest ’ ultima percorribile da parte del committente laddove le difformità o i vizi dell ’ opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione , il committente può chiedere la risoluzione del contratto . Si noti che la possibilità per il committente di agire per l ’ eliminazione dei vizi a spese dell ’ appaltatore ( e pertanto in un ’ ottica di raggiungimento del risultato concordato tra le parti ) appare coerente con il più generale principio di conservazione del contratto che caratterizza il nostro ordinamento giuridico . Il tutto , ovviamente , fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell ’ appaltatore .
Più in particolare , ai sensi della giurisprudenza di Cassazione , in situazioni come quella qui descritta il risarcimento del danno da liquidare dovrà essere parametrato all ’ effettivo pregiudizio risentito dalla parte in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni . Detto danno , pertanto , qualora Caio dovesse offrire di mettere a disposizione di Tizia la Dichiarazione di Conformità dovrà coprire il pregiudizio subito dalla committente per il solo ritardo nel rilascio delle certificazioni ( che , ai sensi dell ’ art . 7 del D . M . 22 gennaio 2008 , n . 37 , devono essere consegnate al termine i lavori ). In caso contrario - i . e . laddove la Dichiarazione di Conformità non dovesse essere del tutto fornita - il danno dovrà essere rapportato al costo che Tizia dovrà sostenere per ottenere dette certificazioni da altra impresa . Ed in tale seconda ipotesi occorre considerare che nel caso in cui dovesse emergere che gli impianti , per come realizzati , non possano ottenere le relative certificazioni , il risarcimento del danno potrà essere liquidato in misura pari al costo dei lavori .
La massima
Come di consueto , il caso in esame fornisce l ’ opportunità di ricercare una massima nella giurisprudenza della Corte di Cassazione , che in questa ipotesi sembra potersi riassumere nel principio per cui in caso di mancato rilascio da parte dell ’ installatore della Dichiarazione di Conformità ai sensi dell ’ art . 7 D . M . 37 / 2008 , il risarcimento del danno da liquidare dovrà essere parametrato all ’ effettivo pregiudizio risentito dal committente in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni stesse .
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato all ’ ordinanza della Corte di Cassazione Sez . 2 Civile n . 34785 del 12 dicembre 2023
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