curezza antincendio da un lato e di quelle relative alla sicurezza del generatore dall ’ altro ( decreto 1 dicembre 1975 , “ Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione ”). Anche l ’ impianto elettrico può risentire della presenza del combustibile che può determinare la presenza di ambienti pericolo d ’ esplosione oppure di luoghi a maggior rischio in caso d ’ incendio .
Centrali termiche a metano
Per le centrali termiche a metano si riportano le seguenti principali disposizioni di legge attualmente in vigore : - D . P . R . 15 novembre 1996 , n . 661 , che recepisce la direttiva 90 / 396 / CEE per gli apparecchi a gas per uso civile ; - Decreto 12 aprile 1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la costruzione e l ’ esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi ”. Per quanto riguarda gli impianti elettrici , ai fini della valutazione del rischio di esplosione , fa fede e riferimento la Norma CEI EN 60079-10-1 ( Classificazione CEI 31-87 ) che analizza la classificazione delle aree pericolose per presenza di gas . Si rileva in ogni caso che , la maggior parte delle centrali termiche a metano installate nei condomini , che presentano apparecchi conformi al citato DPR 661 / 96 , non risultano essere , a seguito della valutazione dei rischi , luoghi con pericolo di esplosione . Inoltre non sono classificabili nemmeno come ambienti a maggior rischio in caso d ’ incendio perché non ricorrono le condizioni previste dalla sezione 751 della norma CEI , poiché il gas è contenuto e convogliato attraverso un idoneo sistema di distribuzione . In conclusione ,
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per le suddette valutazioni , la centrale termica può risultare un ambiente ordinario e gli impianti elettrici devono rispettare le condizioni generali della Norma CEI 64-8 .
Centrali termiche a gasolio
Le centrali termiche a gasolio di potenza termica superiore a 35 kW ( corrispondenti a circa 30 000 kcal / h ) sono soggette a controllo di prevenzione incendi e a esse si applica la regola tecnica di cui al decreto 28 aprile 2005 . I vapori di petrolio possono dare luogo alla formazione di atmosfere esplosive solo se surriscaldati . La valutazione riguarda pertanto lo stabilire se per le quantità di combustibile immagazzinate e utilizzate l ’ ambiente possa configurarsi a maggior rischio in caso d ’ incendio . In applicazione a quanto riportato all ’ allegato B della Norma CEI 64-8 sezione 751 , poiché si tratta di combustibili liquidi , si dovranno considerare i quantitativi massimi che si trovano all ’ interno del compartimento considerato , compreso quello nelle tubazioni , negli apparecchi e negli eventuali serbatoi . Oltre a questo si dovranno considerare anche i quantitativi che possono essere immessi nel compartimento entro il tempo che intercorre fra l ’ inizio di un eventuale incendio e l ’ intervento dei dispositivi di intercettazione degli organi di convogliamento . In pratica una centrale termica alimentata a gasolio , con serbatoio esterno al compartimento , provvista di un dispositivo di rivelazione d ’ incendio che comanda automaticamente una valvola di blocco , se come generalmente accade il tempo di intercettazione non supera i 10 secondi , ai fini dell ’ impianto elettrico , rappresenta di norma un ambiente ordinario .
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Impianti elettrici nelle autorimesse
Le autorimesse sono sempre state oggetto di una attenzione particolare ai fini dei controlli antincendio , per il rischio di incendio legato alla presenza del carburante presente nei serbatoi delle autovetture . Infatti nel decreto 16 febbraio 1982 che elencava le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco , l ’ attività 92 riguardava le autorimesse contenenti più di 9 autoveicoli potenzialmente a ricovero . Tale decreto è stato sostituito dal D . P . R . 151 / 2011 che mantiene fermo il controllo delle autorimesse ridefinendole all ’ attività 75.1 . A come : “ autorimesse pubbliche e private , parcheggi pluriplano e meccanizzati , con superficie compresa tra 300 m 2 a 1000 m 2 ” Il decreto 21 febbraio 2017 entrato in vigore il 4 aprile 2017 contiene la regola tecnica verticale da applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m 2 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione . Tali regole vanno considerate alternative
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alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell ’ interno del 1 ° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell ’ interno del 22 novembre 2002 . Per quanto riguarda gli impianti elettrici sono presenti un paio di richiami , il primo che riguarda le misure di prevenzione da adottare per tutelare la sicurezza del personale che interviene in caso di incendio , il secondo riguardante la posizione della protezione contro le sovracorrenti .
Decreto 21 febbraio 2017 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 1 . Al fine di non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell ’ incendio , deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso , un dispositivo di sezionamento di emergenza che , con una sola manovra , tolga tensione a tutto l ’ impianto elettrico dell ’ autorimessa , compreso quello di eventuali box , alimentati da un impianto elettrico separato . 2 . La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell ’ impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di emergenza devono essere installati all ’ esterno del compartimento antincendio .
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