Giornale dell'Installatore Elettrico Nov 2025 | Page 27

INTEGRARE VSS E ANTINTRUSIONE SECONDO CEI 79-3 E DM 37 / 08 ASSICURA UN’ INSTALLAZIONE A REGOLA D’ ARTE E PIENA CONFORMITÀ LEGISLATIVA di protezione dei dati personali), come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ ultimo infatti ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, mantenendo in vigore parti del D. Lgs. 196 / 2003 non abrogate. Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le Linee guida 3 / 2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che sono state adottate anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati( EDPB) e forniscono indicazioni sull’ applicazione del Regolamento in relazione alla videosorveglianza. L’ installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ ordinamento applicabili( ad esempio, le norme in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori, in caso di sistemi installati in luoghi di lavoro- Art. 4, Legge 300 / 1970- Statuto dei Lavoratori). Va sottolineato, in particolare, che l’ attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Di seguito alcuni degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, nel contesto dei sistemi di allarme:
SICUREZZA 27
Famiglia di Norme Norme Nazionali CEI 79-X
Serie EN 50130
Serie EN 50131
Oggetto
Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione( CEI
Specificano i metodi di prova per i componenti dei sistemi di allarme.
Requisiti e prescrizioni per i sistemi di allarme intrusione e rapina( I & HAS).
Serie EN 50136 Sistemi e apparati per la trasmissione allarmi. Serie EN 50133
Requisiti per i sistemi di controllo accessi EN 50486 Apparecchiature per sistemi di citofonia e videocitofonia. Serie EN 50518
Norme specifiche sui Centri di monitoraggio e di ricezione di allarme.
Serie CEI EN 62676 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza( VSS). Tabella 1. Le norme di riferimento del settore
degli impianti, sia redatto un progetto ad opera di un professionista iscritto agli albi professionali. Nello specifico, tale progetto deve essere predisposto nel caso di impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione, o in assenza di altre prescrizioni più rigorose. L’ impresa installatrice ha l’ obbligo di realizzare gli impianti a regola d’ arte( art. 6). Il DM 37 / 08 ribadisce quanto già definito dalla precedente Legge 186 / 1968 che i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’ Ente italiano di unificazione( UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano( CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano eseguiti a regola d’ arte. Infine, il decreto stabilisce gli obblighi del committente o del proprietario, che è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate. Queste ultime, dopo aver effettuato le verifiche previste, devono sempre rilasciare la dichiarazione di conformità.
Protezione dei dati personali
I sistemi di videosorveglianza sono soggetti ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto il trattamento di immagini e registrazioni costituisce trattamento di dati personali. La normativa di riferimento è composta principalmente dal Regolamento UE 2016 / 679, noto come GDPR( General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018. Resta ancora da considerare il decreto Legislativo 196 / 2003( Codice in materia
INTEGRARE VSS E ANTINTRUSIONE SECONDO CEI 79-3 E DM 37 / 08 ASSICURA UN’ INSTALLAZIONE A REGOLA D’ ARTE E PIENA CONFORMITÀ LEGISLATIVA di protezione dei dati personali), come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ ultimo infatti ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, mantenendo in vigore parti del D. Lgs. 196 / 2003 non abrogate. Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le Linee guida 3 / 2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che sono state adottate anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati( EDPB) e forniscono indicazioni sull’ applicazione del Regolamento in relazione alla videosorveglianza. L’ installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ ordinamento applicabili( ad esempio, le norme in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori, in caso di sistemi installati in luoghi di lavoro- Art. 4, Legge 300 / 1970- Statuto dei Lavoratori). Va sottolineato, in particolare, che l’ attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Di seguito alcuni degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, nel contesto dei sistemi di allarme:
1. Obblighi di informativa e trasparenza Gli interessati( soggetti ripresi) devono sempre essere informati( ai sensi dell’ Art. 13 del GDPR) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, indipendentemente dalla natura( pubblica o privata) del Titolare del trattamento. Modalità semplificata(“ Informativa di Primo Livello”): L’ informativa può essere fornita tramite un modello semplificato( come un semplice cartello, conforme ai suggerimenti dell’ EDPB), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul Titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Posizionamento: L’ informativa deve essere collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la pre-
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