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scelta prestazionale ed economica che ricade nella discrezionalità del progettista o del proprietario committente, essendo soggetta unicamente alle norme generali di buona tecnica impiantistica. Le norme tecniche di riferimento per l’ illuminazione di sicurezza sono in costante aggiornamento, riflettendo l’ evoluzione delle tecnologie e delle migliori pratiche. Recentemente, si sono registrate significative modifiche, ad eccezione della norma UNI CEI 11222“ Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica”, che, riguardando attività di manutenzione periodica, non è variata dalla sua ultima edizione, ed è rimasta un punto fermo per gli operatori“ in campo”.
Nuova Norma CEI EN 50172:2024
La norma CEI EN 50172“ Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione”( classificazione CEI 34-111) nell’ edizione 2024, pubblicata nel mese di ottobre dello scorso anno, rappresenta un aggiornamento significativo, introducendo concetti e requisiti che mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza e l’ efficacia dei sistemi di illuminazione di emergenza. Questa nuova versione, in armonia con la norma UNI EN 1838( 2025, che analizzeremo in seguito), porta con sé importanti novità.
“ Area Locale”: un Concetto Innovativo
Una delle principali introduzioni della CEI EN 50172( 2024) è il concetto di“ illuminazione di area locale”. Questa innovazione nasce dalla consapevolezza che in alcune particolari strutture( come ospedali, case di cura, o centri commerciali) non è pratico e talvolta tantomeno sicuro evacuare immediatamente tutte le persone. L’ obiettivo dell’ illuminazione di area locale è, quindi, quello di garantire
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la sicurezza delle persone autorizzate a rimanere temporaneamente nell’ area stessa. L’ evacuazione da un’ area locale può essere posticipata o ordinata solo nel caso in cui l’ alimentazione ordinaria non venga ripristinata entro un tempo adeguato, tenendo conto dell’ autonomia prevista per l’ illuminazione di sicurezza. La responsabilità dell’ individuazione di tali aree ricade sul soggetto che redige il piano di emergenza della struttura. Per quanto riguarda i requisiti, l’ illuminazione di area locale riprende di fatto quelli previsti per l’ illuminazione per l’ esodo, con la differenza che il livello di illuminamento deve essere definito in base a un’ attenta analisi del rischio, pur garantendo un valore minimo non inferiore a quello richiesto per l’ evacuazione( esodo e antipanico). In sintesi, l’ illuminazione di area locale si affianca alle tipologie già esistenti di illuminazione di sicurezza: illuminazione per l’ esodo, illuminazione antipanico e illuminazione nelle attività ad alto rischio.
Sistemi di Sicurezza Adattivi( AEELS): la risposta intelligente all’ emergenza
Un’ altra innovazione di rilievo introdotta dalla CEI EN 50172, in linea con la UNI EN 1838( 2025), è la definizione dei sistemi di sicurezza adattivi( AEELS – Adaptive Emergency Escape Lighting System). Questi sistemi rappresentano un passo avanti nella gestione dinamica delle emergenze. Gli AEELS, infatti, consentono di indirizzare in modo dinamico la direzione di evacuazione delle persone verso una via di esodo sicura, evitando che si dirigano verso percorsi ostruiti o zone di pericolo. Questo è reso possibile da segnali di sicurezza adattivi, in grado di cambiare l’ immagine visualizzata( manualmente o automaticamente, in base a input esterni provenienti da un sistema di controllo). Questa tecnologia
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è oggetto della specifica tecnica UNI CEN / TS 17951( 2024). Nonostante la norma CEI EN 50172 introduca questi sistemi, non ne prescrive l’ impiego obbligatorio. La loro eventuale adozione è lasciata alla discrezionalità e alla valutazione del progettista, che potrà integrarli laddove l’ analisi del rischio e le caratteristiche dell’ edificio ne giustifichino l’ implementazione per una maggiore efficacia nella gestione delle emergenze.
Intervento a zone: precisione nell’ attivazione
L’ illuminazione di sicurezza deve attivarsi( SE – sempre acceso) o rimanere accesa( SA – stand-by) in caso di interruzione dell’ alimentazione dal Distributore o di mancanza dell’ illuminazione ordinaria in una zona specifica( ad esempio, a seguito dell’ intervento di una protezione). La nuova CEI EN 50172 aggiunge un importante requisito: l’ illuminazione di sicurezza deve attivarsi anche in caso di guasto al sistema di controllo dell’ illuminazione ordinaria, qualora tale guasto comporti l’ oscuramento della zona interessata. Ciò significa che, ad esempio, se un impianto di illuminazione ordinaria è gestito tramite un sistema PALI( Power Line Communication) e si verifica un guasto a un componente cruciale( controller, gateway, bus, ecc.) che porta all’ oscuramento della zona, l’ illuminazione di sicurezza deve prontamente intervenire. È compito del progettista valutare quali e quanti circuiti dell’ illuminazione ordinaria debbano essere interrotti per attivare l’ illuminazione di sicurezza, garantendo una reazione tempestiva e mirata.
Autonomia fino a 3 ore
Per quanto riguarda l’ autonomia dell’ illuminazione di sicurezza, la precedente edizione della norma CEI EN 50172( 2006) rimandava
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Figura 1. Apparecchio adattivo
l’ individuazione della durata all’ a- nalisi del rischio e alle normative nazionali. La nuova CEI EN 50172( 2024), pur mantenendo l’ analisi del rischio come base, stabilisce un tempo di funzionamento minimo di 1 ora, in linea con la norma UNI EN 1838. La norma del 2024 va oltre e raccomanda un’ autonomia di 3 ore in specifici contesti, riconoscendo la necessità di tempi di permanenza più lunghi o di evacuazioni più complesse. Questi casi includono: sale espositive e aree di vendita; hotel, pensioni, strutture ricettive e case di cura residenziali; centri termali / cura / terapia / trattamento; parcheggi coperti e sotterranei; edifici alti( generalmente superiori a 7 piani); ospedali; aeroporti e stazioni ferroviarie. Inoltre, se al momento della mancanza dell’ illuminazione ordinaria l’ evacuazione della struttura non inizia immediatamente, la nuova norma suggerisce un’ autonomia di 3 ore anche per: luoghi di lavoro; scuole; stadi sportivi; teatri e cinema; hall / sale riunioni in edifici non temporanei. Per le attività ad alto rischio, la norma specifica che l’ autonomia deve essere almeno pari al tempo in cui il rischio persiste per le persone, con un minimo di 1 ora. Questo assicura che le operazioni critiche possano essere completate in sicurezza anche in assenza di illuminazione ordinaria.
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