Giornale dell'Installatore Elettrico Maggio 2025 | Page 57

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giorni, è considerato lesione grave). Scendendo più nel dettaglio con riferimento al settore che qui interessa, il DLgs. 81 / 2008( Testo Unico della Sicurezza –“ TUS”) contiene agli artt. 80 ss. disposizioni specifiche per gli impianti ed apparecchiature elettriche. L’ art. 80 TUS impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’ impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione, tra cui i contatti elettrici e fulminazione diretta ed indiretta. Troviamo poi ulteriori specificazioni di dettaglio all’ art. 82 TUS allorché si prevede il divieto di eseguire lavori sotto tensione, salvo nei casi in cui le tensioni su cui si opera siano di sicurezza secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti – tra l’ altro- nel rispetto di le procedure e con attrezzature conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche e mediante lavoratori riconosciuti idonei od abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica. Il successivo art. 83 TUS riguarda invece i lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non sufficientemente protette. Tali disposizioni devono essere lette anche alla luce della normazione di settore, ed in particolare della norma tecnica CEI 11-27:2021- 09, che( in sintesi) prescrive che i lavori in prossimità di tensione elettrica devono essere compiuti da persona esperta(“ PES”) o avvertita(“ PAV”). E nel caso che qui ci interessa, solo Tizio( il datore di lavoro) aveva qualifica PES, della quale invece non erano in possesso Caio e soprattutto Sempronio.
Il ruolo del datore di lavoro
Di conseguenza, si può affermare che Tizio quale datore di lavoro ha inviato personale non adeguatamente
qualificato a svolgere lavori in prossimità di linee elettriche senza assicurarsi previamente, in quanto unico soggetto munito delle necessarie qualifiche specialistiche, che le opere fossero effettivamente svolte in condizioni di sicurezza. E tali condizioni di sicurezza avrebbero richiesto il previo distacco del passaggio della corrente elettrica da parte del contatore centrale posto a monte rispetto al quadro elettrico del cantiere. Ne deriva la responsabilità penale del datore di lavoro, caratterizzata da un profilo di colpa derivante dal difetto di organizzazione del lavoro, che non si è sincerato delle condizioni in cui i suoi due dipendenti avrebbero dovuto operare e senza accertare elementi di fatto che la sua posizione di garanzia gli avrebbe imposto di verificare( nel caso di specie, addirittura omettendo di recarsi sul posto per controllare personalmente le modalità di esecuzione delle opere, limitandosi ad affidarle a due persone prive della necessaria preparazione).
E l’ errore del dipendente?
Poco spazio troverebbe in questo caso il volersi appellare alla condotta oggettivamente erronea di Sempronio, sebbene questi abbia mantenuto un comportamento sbagliato. La normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ha infatti la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all’ esercizio dell’ attività lavorativa, e questo anche in quelle ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore stesso. Di conseguenza, l’ eventuale colpa concorrente dei lavoratori Caio e Sempronio non costituisce esimente per Tizio, posto che questo- sebbene garante della sicurezza sul posto di lavoro – si è reso comunque responsabile di specifiche
violazioni della normativa antinfortunistica diretta a prevenire anche la condotta colposa degli stessi lavoratori per la cui tutela è adottata. La responsabilità del datore di lavoro, infatti, può essere esclusa per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’ eccezionalità, dell’ abnormità, dell’ esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. In altri termini, il comportamento del lavoratore, può costituire concretizzazione di un rischio eccentrico – cui consegue l’ esclusione della responsabilità del datore di lavoro – solo se quest’ ultimo ha comunque posto in essere anche le cautele finalizzate alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente: in quest’ ultimo caso l’ evento potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.
La massima
Anche per il caso qui descritto vogliamo trarre una massima avvalendoci della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, come segue:“ La disposizione generale di cui all’ art. 2087 cod. civ. e quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, comportano che il datore di lavoro o comunque la persona dallo stesso delegata, sia costituito garante dell’ incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’ evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’ art. 40, comma 2, c. p. Pertanto il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria
opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’ opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell’ agire del lavoratore.”. Ne deriva una visione rafforzata della responsabilità del datore di lavoro, il quale dovrà adottare tutte le necessarie precauzioni e misure di sicurezza idonee a proteggere il lavoratore anche dalle sue stesse disattenzioni.
Conclusioni
Il caso in esame si pone di particolare attualità ed interesse, focalizzando l’ attenzione sull’ idonea preparazione, formazione e competenza del personale impiegato nello svolgimento di attività relative ad impianti elettrici. Una cura che si conferma quale particolarmente importante al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e consentire al datore di lavoro di potere svolgere la propria attività imprenditoriale con serenità in un settore impegnativo come quello delle installazioni elettriche.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza della Corte Cassazione, Sez. 4, del 8 marzo 2024, n. 9902.
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