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dovuti gravare gli obblighi volti alla prevenzione del rischio interferenziale. Inoltre, Sempronio eccepisce il fatto che il datore di lavoro è chiamato a governare tipologie di rischio specifiche della propria attività, mentre le modalità operative intrinseche dell’ attività del subappaltatore( come la conduzione del mezzo) resterebbero di competenza esclusiva del medesimo.
Note di diritto
A fronte delle eccezioni sopra indicate, occorre ora individuare gli indicatori forniti dalla giurisprudenza che consentano di definire le effettive responsabilità dei soggetti interessati. Volendo prendere le mosse dalla posizione del Coordinatore per la sicurezza Tizio, alla luce delle disposizioni di cui al TUS occorre osservare che il ruolo da questi svolto non si concretizza nella semplice previsione dell’ astratto rischio di elettrocuzione presente nel cantiere, essendo invece suo compito il provvedere ad una valutazione precisa del rischio specifico riferito alle singole fasi lavorative e allo sviluppo di un piano organizzativo in grado di assicurare misure preventive del rischio individuato – e pertanto dovendo non solo adottare tutte le opportune misure di sicurezza volta a scongiurarlo, ma anche di verificare la loro concreta osservanza al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate. In particolare, l’ errata manovra operata dal conducente della betoniera non può costituire una ragione di esonero da responsabilità per il Coordinatore, il quale non aveva previsto il rischio concretizzatosi e non aveva stabilito misure a tutela di detto rischio. Tale imprudenza, infatti, non si inserisce nel decorso causale
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come fattore eccezionale, e pertanto tale da interrompere il nesso tra la condotta omissiva di Tizio e l’ evento fatale. Con riferimento alla posizione di Caio, occorre invece osservare che il ruolo di capocantiere è una figura assimilabile a quella del preposto, il quale per legge è garante di obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando le direttive ricevute e vigilando sulla concreta attuazione delle misure di salvaguardia in materia di salute e sicurezza. In base al principio dell’ effettività delle funzioni( riconosciuto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità) assume infatti la posizione di garante colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell’ organigramma aziendale. Una forma di responsabilità che pertanto non deve necessariamente trovare la propria origine solo nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare anche dall’ esercizio di fatto di una funzione di garanzia. Anche la posizione di Sempronio non si sottrae a profili |
di responsabilità, posto che il cantiere prevedeva la contestuale presenza di una pluralità di operai, dipendenti da imprese diverse, incaricati di svolgere compiti tali da determinare rischi da interferenza – il che vale a dire la presenza di obblighi di coordinamento e cooperazione in capo al committente, all’ appaltatore ed al subappaltatore. Il fatto che le disposizioni di riferimento presuppongano un rapporto di appalto o di somministrazione identificabili secondo le tipologie contrattuali definite a livello civilistico, non implica che i rapporti ai quali fa riferimento la norma debbano esaurirsi in tali categorie rigidamente intese, posto che la norma intende tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività nel medesimo luogo. Di conseguenza, il criterio rilevante diviene l’ effetto che il rapporto tra le imprese viene a creare: l’ interferenza, la quale può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori coinvolti. In tal senso, il datore di lavoro dell’ operaio deceduto nonchè appaltatore risulta avere omesso |
di promuovere un’ attività di informazione con gli altri soggetti coinvolti e coordinamento degli interventi di protezione richiesti dalla norma al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze. E pertanto …
Tutti colpevoli!
Alla luce di quanto sopra descritto, se ne deve trarre la responsabilità penale in capo a tutte le figure citate. Occorre infatti rammentare che la compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è elemento suscettibile di escludere il contributo causale di ciascuno nella verificazione dell’ evento. DI conseguenza, in presenza di più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’ obbligo di tutela imposto dalla legge, e l’ omessa applicazione di una cautela antinfortunistica sarà pertanto addebitabile ad ogni singolo soggetto obbligato. Inoltre, volendo considerare l’ interferenza in senso funzionale, si consideri il fatto che anche la semplice coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni imprenditoriali genera la posizione di garanzia dei rispettivi datori di lavoro. Una soluzione evidentemente severa, ma che aiuta a comprendere l’ importanza dell’ attenta gestione del rischio da parte di tutti i soggetti interessati, al fine di prevenire tragici incidenti come quelli occorsi all’ operaio di cui al presente caso. Perché in questa materia la posta in gioco è la vita delle persone.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato a Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 5366.
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