Giornale dell'Installatore Elettrico Giguno 2026 | Page 53

TRIBUNALE 53
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, non aveva osservato le pertinenti disposizioni di cui al D. Lgs. 81 / 2008( Testo Unico sulla Sicurezza – TUS) e segnatamente le previsioni di cui all’ art. 91, comma 1, lett. a) in tema di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento( PSC). Infatti, risultavano omesse in detto piano l’ individuazione, valutazione ed organizzazione di misure preventive e protettive a difesa del rischio di elettrocuzione presente sul luogo di lavoro. Inoltre, Tizio risultava avere omesso di verificare e controllare la corretta applicazione da parte del manovratore della betonpompa delle procedure di lavoro idonee a scongiurare il rischio di elettrocuzione. Il secondo soggetto interessato era il capocantiere Caio, il quale in qualità di preposto aveva omesso di sovrintendere e vigilare sull’ osservanza, da parte del lavoratore addetto alla manovra della betonpompa, degli obblighi inerenti all’ utilizzo in sicurezza della stessa. Infine, si ravvisavano profili di responsabilità in capo a Sempronio, legale rappresentante di Alfa SpA in quanto avrebbe omesso di fornire ai lavoratori di Beta Srl dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ ambiente di lavoro in cui erano destinati ad operare. E questo perché, forse concentrati su ciò che sarebbe potuto avvenire a terra, nessuno di loro aveva immaginato che i cavi della sovrastante linea elettrica avrebbero potuto rappresentare una fonte di rischio.
Le difese degli imputati
I tre soggetti di cui sopra, tuttavia, rilevano alcuni profili di fatto e di diritto in base ai quali si dichiarano esenti dalle responsabilità loro ascritte. Nello specifico, Tizio osserva che l’ e- vento risulta quale imprevedibile, posto che il comportamento del lavoratore addetto alla manovra della betoniera sarebbe stato esorbitante dai compiti affidatigli, specialmente alla luce del fatto la betonpompa non era stata regolarmente stabilizzata, con il conseguente mancato scarico a terra della tensione elettrica che ha determinato il decesso di Mevio( si noti che il manuale della betoniera indicava espressamente i rischi da elettrocuzione e la distanza da tenere dalle linee elettriche). La posizione della betonpompa era stata decisa direttamente dall’ operatore, il quale risultava operaio formato ed esperto nella relativa attività di manovra, il quale così facendo aveva violato autonomamente la normativa di settore, attivando un rischio specifico, estraneo all’ area di governo di competenza di Tizio stesso. Caio invece sottolinea di non avere ricevuto alcuna delega formale da parte del datore di lavoro, laddove invece l’ art. 16 TUS prevede la forma scritta quale condizione di ammissibilità della stessa – elemento che nel caso di specie non sussiste – e che pertanto non potrebbe ricevere la qualifica di preposto. Sempronio, a propria volta, sottolinea che il proprio ruolo non si potesse qualificare quale datore di lavoro committente – e pertanto destinatario degli obblighi di cui all’ art. 26 TUS – in quanto il rapporto in essere con la ditta Beta sarebbe consistito in un mero contratto di fornitura di materiali, e soprattutto la disponibilità del fondo sul quale insisteva il cantiere avrebbe dovuto essere ricondotta al committente originario dei lavori, sul quale sarebbero pertanto
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