L’ intervento
II. E rappresenta forse l’ opportunità più immediata e visibile di efficientamento energetico negli edifici, eppure è spesso sottovalutato. Sostituire i sistemi di illuminazione tradizionali( alogeni, fluorescenti) con LED è diventato quasi un’ o- perazione banale nel mercato consumer; tuttavia, accedere agli incentivi del Conto Termico richiede un approccio professionale e metodico. Non si tratta semplicemente di svitare una lampadina vecchia e inserirne una nuova: il decreto stabilisce requisiti stringenti sulla resa cromatica, l’ effi-
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cienza luminosa, la conformità ai criteri illuminotecnici della norma UNI EN 12464-1 e il rispetto del vincolo sulla potenza installata. Il principio sottostante è logico: ridurre il consumo energetico per l’ illuminazione senza compromettere il benessere visivo e la funzionalità degli ambienti. Un’ aula scolastica, un ufficio, un corridoio hanno esigenze illuminotecniche diverse. Una lampadina da 80 lumen / Watt installata in uno spazio sottodimensionato dal punto di vista illuminotecnico contribuisce a efficienza, ma rischia anche di generare ambienti poco funzionali e potenzialmente pericolosi. |
Requisiti tecnici stringenti
La normativa( Allegato 1 del DM 7 agosto 2025) impone che le lampade LED siano certificate da laboratori accreditati e conformi alle normative tecniche vigenti con marcatura CE. Inoltre, devono rispettare specifici criteri fotometrici: indice di resa cromatica( CRI) minimo di 80 per gli interni e 60 per le pertinenze esterne, e efficienza luminosa minima di 80 lm / W. Questi valori non sono arbitrari: il CRI di 80 garantisce una percezione cromatica sufficientemente fedele degli oggetti illuminati, mentre i 80 lm / W rappresentano
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lo standard europeo per LED moderni e affidabili. Un vincolo critico è il limite di potenza: la potenza installata post-operam non deve superare il 50 % della potenza anteoperam, nel rispetto dei criteri illuminotecnici vigenti. Questo significa che non si può semplicemente ridurre la potenza a piacimento: il nuovo sistema deve comunque garantire i livelli di illuminamento minimi prescritti dalla norma UNI EN 12464-1 per il tipo di attività svolta in ciascun ambiente. Se l’ impianto ante-operam era già sottodimensionato( un caso frequente negli edifici datati), il decreto prevede una deroga: l’ incentivo è ammissibile solo per la quota di potenza pari al 50 % di quella sostituita, penalizzando il cliente ma proteggendo la conformità normativa.
la Norma UNI EN 12464-1 e i livelli di illuminamento
La UNI EN 12464-1 specifica i livelli minimi di illuminamento per diverse attività( misurati in lux). Un ufficio con compiti vi-
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