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del proprio avvocato trasmessa via PEC . In quest ’ ultima lettera veniva contestato espressamente l ’ inadempimento del contratto , e si diffidava pertanto Gamma ai sensi dell ’ art . 1454 c . c . ad adempiere l ’ esecuzione dell ’ opera stabilita nel contratto sottoscritto , con l ’ avviso che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa il contratto si sarebbe inteso quale risolto per inadempimento del fornitore . A fronte di tale contestazione , l ’ appaltatore cercava di imputare il contestato ritardo nell ’ adempimento a sopravvenienze normative , impegnandosi a consegnare il materiale e procedere con l ’ esecuzione integrale dell ’ opera entro un breve termine . Tuttavia Tizio ritenendo che dette sopravvenienze normative non fossero applicabili al caso di specie , diffidava comunque l ’ appaltatore ad adempiere nel termine assegnatogli riservandosi nel contempo azione per il risarcimento del danno derivategli dal ritardo . In ogni caso anche il termine indicato nella diffida ad adempiere trascorreva inutilmente , posto che Gamma Srl a tale data non aveva neppure avviato l ’ esecuzione dell ’ opera . Tizio , pertanto , procedeva a dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell ’ appaltatore ed a convenire in giudizio Gamma Srl per chiedere la restituzione delle somme già versate ed il risarcimento del danno .
L ’ onere della prova
Nella disamina processuale del caso descritto , occorre innanzitutto domandarsi quale sia la posizione di Tizio sotto il profilo probatorio . Il che vale a chiedersi : fino a che punto Tizio dovrà dare evidenza dell ’ inadempimento da parte di Gamma ? E quest ’ ultima potrà limitare la propria responsabilità adducendo la mancanza di prove specifiche ? Sotto questo profilo , la giurisprudenza della Corte di Cassazione risulta pacifica nel prevedere che il creditore che agisca per
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l ’ adempimento , per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e , se previsto , del termine di scadenza , potendosi per il resto limitare ad allegare l ’ inadempimento della controparte ( salva la dimostrazione della quantificazione del danno ). In altri termini , se Tizio dovrà dimostrare l ’ esistenza del rapporto contrattuale e del termine in esso previsto , l ’ eventuale prova dell ’ effettivo corretto adempimento sarà comunque onere del debitore convenuto in giudizio . Laddove pertanto Gamma ritenesse di avere comunque svolto correttamente la propria attività ( fatto che nel caso sopra illustrato evidentemente non risulterebbe agevole ) avrebbe comunque l ’ onere di dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto ( i . e . l ’ avvenuto corretto adempimento ). Se nel caso che ci interessa Tizio non avrà problemi a produrre l ’ offerta firmata e la relativa clausola in tema di data di consegna , allegando così l ’ inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte imputabile a Gamma Srl , quest ’ ultima non potrà invece dimostrare la correttezza del proprio operato ( posto che l ’ opera , lungi dal non essere terminata , non è sostanzialmente neppure cominciata ). Un altro profilo interessante per l ’ appaltatore può essere rinvenuto nelle modalità di risoluzione del rapporto contrattuale . Tizio ha contestato a Gamma Srl l ’ inadempimento alle obbligazioni a quest ’ ultima imputabile , diffidandola ai sensi dell ’ art . 1454 c . c . ad adempiere a quanto stabilito nel contratto sottoscritto ed avvertendola che decorso inutilmente il breve termine intimato il |
contratto si sarebbe inteso risolto di diritto . Le conseguenze giuridiche di tale atto devono essere valutate alla luce della particolare natura che la diffida ad adempiere riveste nell ’ ordinamento italiano . Tale soluzione , prevista espressamente nell ’ art . 1454 c . c . è costituita da un atto unilaterale che – una volta ricevuto dalla controparte – produce effetti anche indipendentemente dalla volontà di quest ’ ultima di accettarla piuttosto che respingerla , consentendo così al contraente adempiente di potere risolvere il contratto di diritto e conseguire il relativo vantaggio nei confronti del soggetto inadempiente , in modo tale da evitare che la parte diligente resti ulteriormente vincolata ad una controparte che si è dimostrata fonte di problemi e che non ha provveduto ad adempiere neppure nel termine ulteriore fissatole . Ovviamente , posto che anche ai sensi del Codice Civile la risoluzione non può essere richiesta per inadempimenti di scarsa importanza ( valutati alla luce dell ’ interesse del creditore ) occorre valutare la gravità effettiva dell ’ inadempimento contestato , valutando la sussistenza dei relativi estremi . Nel caso che stiamo analizzando , non avendo svolto l ’ appaltatore alcuna delle opere contrattualmente identificate , la gravità dell ’ inadempimento risulta evidente , con la conseguente risoluzione di diritto del contratto medesimo .
E le somme anticipate ?
Non solo Tizio ha dovuto sopportare il grave inadempimento da parte di Gamma Srl , ma ha versato anticipatamente il completo importo ( ma anche qualora l ’ anticipo fosse
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stato solo parziale il percorso logico-giuridico che andremo ora ad esporre non cambierebbe ). Costituendo l ’ inadempimento ( grave ) della parte una causa valida di risoluzione del rapporto contrattuale con la perdita del relativo sinallagma , appare evidente che la ritenzione da parte dell ’ inadempiente delle somme anticipate in esecuzione dello stesso sarebbe priva di alcun titolo giuridico , e di conseguenza Gamma dovrà essere condannata anche alla restituzione di dette somme oltre agli interessi legali .
In conclusione …
È evidente che nel momento in cui il professionista assume l ’ incarico di installare un impianto fotovoltaico , deve procedere con competenza e diligenza mantenendosi nei termini stabiliti contrattualmente e dalla regola dell ’ arte . E se si verificassero contrattempi o problemi , questi dovrebbero essere gestiti in modo tale da arrecare alla committenza il minimo disagio possibile ( rammentiamolo , anche il ritardo è una forma di inadempimento ). In ogni caso , a fronte di un effettivo quanto rilevante inadempimento , il committente potrà risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno subìto , con il rilevante vantaggio processuale di dovere solo provare l ’ esistenza del rapporto contrattuale ( e l ’ ammontare del danno ) lasciando all ’ appaltatore l ’ onere del dovere dimostrare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni .
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza del Tribunale di Roma n . 255 / 2025 del 07 gennaio 2025 .
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