Giornale dell'Installatore Elettrico, Feb/Mar 2025 | Página 68

Installare un impianto fotovoltaico comporta rischi legali per l ’ installatore . Ritardi , inadempimenti e dispute contrattuali possono avere conseguenze rilevanti . Ecco cosa dice la legge sull ’ onere della prova

66 PROFESSIONE I TRIBUNALE

Impianti fotovoltaici : chi paga gli errori ?

DI TOMMASO ROMOLOTTI E LAURA MARRETTA

Installare un impianto fotovoltaico comporta rischi legali per l ’ installatore . Ritardi , inadempimenti e dispute contrattuali possono avere conseguenze rilevanti . Ecco cosa dice la legge sull ’ onere della prova

Le attività relative alla fornitura , posa in opera ed assistenza relativamente ad impianti per la produzione di energia da fonti alternative , rappresentano un contesto di ovvio interesse professionale per l ’ installatore . In particolare , l ’ installazione di impianti fotovoltaici destinati ad essere posizionati sopra immobili appartenenti a privati costituisce un ’ attività che – per quanto notevolmente diffusa - deve essere sempre affrontata con particolare cautela giuridica posto che oltre agli aspetti propri di ogni contratto di appalto viene a contemplare profili di natura tributaria , regolamentare

ed amministrativa – che possono vedere l ’ installatore doversi confrontare anche con soggetti terzi rispetto al proprio committente . Una situazione di conseguenza complessa , che rende pertanto interessante approfondire in termini di principio qual sia la posizione giuridica dell ’ installatore in caso di eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con riferimento ad un impianto fotovoltaico , concentrandosi in particolare sul tema dell ’ onere della prova in tema di corretta esecuzione della prestazione . Perché le implicazioni per l ’ installatore si possono rivelare
notevolmente rilevanti , come accadde in …
Il caso dell ’ impianto non terminato
Tizio , proprietario di una villetta unifamiliare , decideva di fare installare un impianto fotovoltaico sul tetto della stessa al fine di godere dei benefici conseguenti ed approfittando di temporanee facilitazioni da parte della normativa , tra le quali lo sconto in fattura . Procedeva pertanto a chiedere preventivi ad alcune imprese del territorio , e tra questi optava per l ’ offerta proposta da Gamma Srl , all ’ apparenza maggiormente conveniente ed affidabile . Pertanto , mediante accettazione della proposta ricevuta concludeva specifico con contratto di appalto mediante il quale Gamma Srl si obbligava alla fornitura , posa in opera e prima assistenza di un impianto per la produzione di energia da fonti alternative costituito da un impianto fotovoltaico da installarsi sul tetto dell ’ immobile di proprietà di Tizio stesso . Il corrispettivo complessivo dell ’ opera veniva concordemente stabilito in 25.000 euro con sconto in fattura del 50 % da parte dell ’ appaltatore . Di conseguenza , il corrispettivo dovuto ( pari alla metà dell ’ importo complessivo ) posto direttamente a carico del
committente veniva integralmente pagato in anticipo da Tizio mediante bonifico bancario . Le formalità in materia di autorizzazioni amministrative edilizie nei confronti del Comune venivano correttamente eseguite con la trasmissione della relativa documentazione , e pertanto l ’ impresa Gamma poteva avviare i lavori per la fornitura dell ’ impianto fotovoltaico . Che non sarebbe mai stato realizzato .
Un ritardo notevole
Il contratto posto in essere tra le parti prevedeva espressamente che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto . Tuttavia , al decorrere di tale termine di adempimento contrattuale , Tizio doveva suo malgrado rilevare che l ’ appaltatore non aveva eseguito l ’ opera stabilita nel contratto nonostante avesse correttamente ricevuto il pagamento anticipato del corrispettivo e l ’ ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie . Fatto che ovviamente riteneva idoneo a causargli grave danno di natura patrimoniale . Tizio procedeva pertanto ad inviare solleciti dapprima in modo bonario tramite e-mail ordinaria e poi – a fronte dell ’ inerzia dell ’ appaltatore – mediante comunicazione formale
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