Può purtroppo accadere che un impianto elettrico scorrettamente realizzato o male mantenuto possa essere all’ origine di un incendio. Il fatto è ben noto sia agli operatori di settore che( soprattutto) alle autorità normative e regolamentari, motivo per cui il tema della prevenzione incendi è giustamente presidiato da norme tecniche di settore volte a garan- |
tire la sicurezza – un tema di fondamentale importanza cui infatti è dedicato questo numero della Rivista che stiamo leggendo. Ma nella denegata ipotesi in cui un incendio si dovesse verificare nel contesto di locali oggetto di locazione, ed il fatto fosse da attribuirsi a criticità proprie dell’ impianto elettrico, a chi verrà attribuita la relativa responsabilità nella relazione civilistica tra proprietario |
dell’ immobile ed inquilino? Il tema è di non secondaria importanza non solo per quanto attiene la relazione tra detti soggetti, ma anche con riferimento ai rapporti che questi avranno con terze parti, tra le quali compagnie di assicurazione e … installatori. È pertanto opportuno cercare di comprendere i criteri posti dalla normativa a fondamento di detta responsabilità, al fine di avere un quadro generale completo e potervicisi orientare senza commettere errori, come accadde in …
Il caso dell’ incendio nell’ immobile locato
Tizia aveva preso in locazione un immobile di proprietà di Caio, sito in un’ area turisticamente interessante, per destinarlo all’ esercizio di un’ attività di Bed and Breakfast. Sfortunatamente, in uno dei locali dell’ immobile stesso si era sviluppato un incendio che aveva quindi coinvolto l’ immobile intero, tanto da danneggiarne le strutture murarie e distruggere tutti gli arredi ivi presenti. Di fronte all’ impossibilità di procedere con la propria attività di accoglienza dei turisti, Tizia considerava il rapporto contrattuale quale definitivamente
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estinto e conseguentemente la restituzione della somma precedentemente corrisposta a Caio a titolo di deposito cauzionale. Caio quale proprietario dell’ immobile, tuttavia, lungi dal volere restituire la cauzione, deduceva l’ imputabilità dell’ incendio a fatto e colpa della conduttrice Tizia e pertanto non solo si rifiutava di restituire la cauzione da quest’ ultima versata, ma chiedeva inoltre il risarcimento dei danni conseguenti all’ incendio – a suo dire attribuibile a responsabilità della stessa. In particolare, Caio basava la propria richiesta sul disposto dell’ art. 1588 c. c. in tema di perdita e deterioramento della cosa locata, ove si prevede che“ il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile” e che“ è pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’ uso o al godimento della cosa”( quest’ ultima previsione appare di particolare rilievo quando si pensa che l’ attività |
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