Giornale dell'Installatore Elettrico Aprile 2025 | Page 27

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Figura 1. Sistema di rilevazione e allarme incendio( Norma UNI 9795)
Come noto, la Norma UNI 9795 prescrive i criteri per la progettazione, l’ installazione e l’ esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’ incendio. Al suo interno troviamo anche le indicazioni per la verifica dei sistemi ovvero la configurazione dei sistemi di controllo e segnalazione( B), le prove sui rilevatori ottici lineari. In particolare,( articolo 8-1) ultimata l’ installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’ incendio, prima della consegna e del controllo iniziale « da effettuarsi come definito nella UNI 11224 », la norma prescrive la necessità di effettuare la configurazione della centrale di controllo e segnalazione( componente del sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d’ incendio attraverso il quale gli altri componenti del sistema possono essere alimentati). Operazione eseguita da personale in grado di assicurare la competenza nell’ operare su tali apparecchiature, di eseguire la parametrazione e i controlli sulla configurazione del sistema automatico di rivelazione incendio. A questo punto il sistema automatico di rivelazione incendio può considerarsi operativo e si può procedere con le « fasi successive » dei controlli previsti dalla Norma UNI 11224.
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
La figura 2 illustra le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio( insieme di apparecchiature e software costituenti l’ impianto di rivelazione incendi) contenute nella Norma UNI 11224. In particolare, come chiarito al
Capitolo 3, la norma parla di: controllo iniziale per indicare il « controllo effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità del sistema e la sua integrale rispondenza ai documenti del progetto esecutivo »; sorveglianza per indicare il « controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano, nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni ». Con il termine controllo periodico la norma individua l’« insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti », mentre per manutenzione si intende la « combinazione di attività preventive e correttive durante la vita del sistema, che sono destinate a mantenere, o ripristinare, uno stato nel quale il sistema può svolgere la funzione richiesta ». La manutenzione può essere ordinaria ovvero effettuata « in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente » oppure straordinaria laddove l’ intervento non può essere eseguito in loco o che « richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione ». Infine, con il termine verifica generale del sistema di rilevazione di incendio si intende il « controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e meto-
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