GIE - Il Giornale dell'Installatore | Page 57

SICUREZZA 57
di procedere all ’ installazione del sistema TVCC , e pertanto nessuna maggioranza aveva potuto formarsi in proposito . Addirittura , volendo ragionare a contrario , la decisione del Condominio di agire nei confronti di Alfa per la rimozione delle telecamere stimmatizza l ’ evidente opposizione della maggioranza dei condomini a detta installazione . Non solo : il Condominio osserva che le telecamere risultano installate sulla facciata , vale a dire una parte comune dell ’ edificio , e pertanto questo implicherebbe un abuso della cosa comune che il medesimo non intende accettare . E per questo , agisce direttamente in giudizio nei confronti di Alfa .
La difesa della società
A fronte di tali osservazioni , Alfa sottolinea innanzitutto di ritenere legittima l ’ installazione dell ’ impianto di videosorveglianza in quanto questo è destinato ad un suo utilizzo esclusivo , e pertanto le norme in tema di delibera sopra citate non dovrebbero trovare applicazione nei propri confronti . Infatti , sottolinea la società , l ’ art . 1122 ter Codice Civile è destinato a disciplinare l ’ installazione di impianti di videosorveglianza da parte del Condominio nell ’ interesse di quest ’ ultimo , non potendo invece trovare applicazione con riferimento ad una decisione assolutamente privata del singolo . Inoltre , la società evidenza come le telecamere installate siano di tipo fisso ( e pertanto senza brandeggio o comunque possibilità di attuare forme di “ inseguimento ”) e disposte in posizione praticamente parallela alla facciata , vale a dire orientate sugli ingressi del negozio e senza che sia possibile ampliare il campo di ripresa a spazi distanti ed ulteriori .
E in giurisprudenza ?
Nessun dubbio che l ’ impianto oggetto del contendere sia ad uso esclusivo di Alfa . Da questo fatto derivano importanti conseguenze in diritto . Innanzitutto , nel caso rappresentato non trova applicazione l ’ arti . 1122 ter c . c ., in quanto non si tratta di un impianto
di videosorveglianza condominiale posto a salvaguardia di parti comuni , bensì di una soluzione di proprietà esclusiva , posta a tutela di beni di proprietà del singolo condomino . Del resto , il Condominio non ha contestato ( e tantomeno dimostrato ) che Alfa abbia effettuato un utilizzo delle riprese diverso rispetto a quello strettamente indispensabile alle ragioni che ne hanno determinato l ’ istallazione - vale a dire la vigilanza e custodia del negozio - come si può evincere dalle stesse modalità di collocazione dell ’ impianto . In termini di privacy , l ’ istallazione delle telecamere per come descritta non risulta costituire violazione di un diritto fondamentale dei condomini , ed appare lecita in quanto proporzionata alla tutela della sicurezza del negozio a seguito di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti . Sotto questo profilo è stato opportunamente notato che tale ricostruzione ben si concilia con una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE , sez . III ( sentenza 11 dicembre 2019 n . 708 ) in cui si è stabilito che le disposizioni comunitarie in tema di protezione dei dati personali devono essere interpretate nel senso che esse non ostino a disposizioni nazionali che autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza ( come il sistema controverso di cui al presente caso ) al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni senza il consenso di altri , qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante detto sistema di videosorveglianza soddisfi le condizioni di cui alle disposizioni comunitarie applicabili . Si rammenta qui che , per come riconosciuto dallo stesso EDPB ( European Data Protection Board ) sebbene in linea di principio un sistema di videosorveglianza possa essere definito sulla base di ciascuno dei criteri di liceità di cui all ’ art . 6 ( 1 ) GDPR , nella pratica la base giuridica di gran lunga più utilizzata è l ’ interesse legittimo di cui alla lett . ( f ) dell ’ articolo citato ( per un esauriente
approfondimento in merito , cfr . EDPB Guidelines 3 / 2019 on processing of personal data through video devices ) Con riferimento invece al fatto che le telecamere siano istallate sulla facciata , parte comune dell ’ edificio , la contestazione proposta dal Condominio non risulta fondata , in quanto in conformità all ’ art . 1102 Codice Civile l ’ utilizzazione del bene comune fatta da Alfa non altera assolutamente la destinazione del bene comune né compromette il diritto al pari uso da parte dei comproprietari . Con il conseguente rigetto della domanda del Condominio e la conferma della legittimità dell ’ o- perato di Alfa .
La massima
Anche da questo caso vogliamo provare a trarre una massima che possa essere di aiuto nell ’ affrontare situazioni simili a quella
rappresentata . In particolare , vertendo l ’ oggetto del contendere innanzitutto sull ’ applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema di delibera condominiale alla tipologia di impianti di videosorveglianza descritti , si può individuare il relativo principio di diritto come segue : “ Nel caso di installazione di impianto di videosorveglianza da parte di un privato nel contesto condominiale , non trova applicazione l ’ arti . 1122 ter Codice Civile ., in quanto non si tratta di un impianto condominiale posto a salvaguardia di parti comuni , bensì di proprietà esclusiva e posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino ”.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza della Corte d ’ Appello di Catania Sez . II , 15 febbraio 2022 .
GIE 3 maggio - 2023