GIE - Il Giornale dell'Installatore | Page 29

FOCUS 29 di esercizio , richiedano in genere l ’ impiego di strumenti o attrezzi particolari , di uso non corrente , e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto , di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria . Si tratta di interventi che richiedono una specifica competenza tecnico professionale e la redazione dell ’ installatore della dichiarazione di conformità ( decreto 37 / 08 ). Sono da affidare a imprese installatrici riconosciute come tali in camera di commercio . Di seguito alcuni esempi di manutenzione straordinaria : sostituzione di un componente dell ’ impianto con un altro avente caratteristiche diverse nei limiti fissati dalle specifiche del progetto ; sostituzione di un componente o di componenti guasti dell ’ impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti ; aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti ; aggiunta o spostamento di punti di utenza ( punti luce , ecc .) su circuiti esistenti con caratteristiche differenti da quelle previste nel progetto . Si ricorda che , a prescindere dalla tipologia di intervento di manutenzione e dell ’ obbligatorietà o meno del progetto e del rilascio della dichiarazione di conformità ( la manutenzione ordinaria non è oggetto del decreto 37 / 08 ), è necessario , anche in virtù dell ’ articolo 86 del DLgs 81 / 08 , verbalizzare ogni intervento o modifica dell ’ impianto .
Verifiche ispettive IL DPR 462 / 01 disciplina i procedimenti relativi alla denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche , di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione . Prima della messa in esercizio , ai sensi dell ’ art . 2 , l ’ installatore rilascia la dichiarazione di conformità che equivale a tutti gli effetti all ’ omologazione dell ’ impianto . Il Datore di Lavoro trasmette la dichiarazione di conformità entro trenta giorni all ’ I- SPESL ( ora Inail ) ed a ASL o ARPA . La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro che deve richiedere , entro trenta giorni , l ’ omologazione alla ASL o ARPA competente per territorio . Successivamente ISPESL ( ora Inail ) effettua la prima verifica a campione . Art . 2 . Messa in esercizio e omologazione dell ’ impianto 1 . La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall ’ installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente . La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell ’ impianto .
2 . Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell ’ impianto , il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ’ ISPESL ed all ’ ASL o all ’ ARPA territorialmente competenti .
3 . Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso ”.
A partire dal 27 maggio 2019 tutte le prestazioni relative alle verifiche su impianti di messa terra debbono essere richieste all ’ Inail online utilizzando l ’ applicativo CIVA . Possono essere trasmesse anche dichiarazioni di conformità emesse conformemente alle norme vigenti all ’ epoca della realizzazione come di seguito elencate : - Impianti realizzati prima della legge 46 / 90 : dichiarazione di conformità alla regola dell ’ arte ai
Tabella 2 . Esempio di piano di manutenzione per un ’ attività produttiva ( ambiente industriale ); ambiente a maggior rischio in caso di incendio sensi della legge 186 / 1968 ;
- Impianti realizzati tra 13 / 03 / 1990 e 26 / 03 / 2008 : dichiarazione di conformità nuovo impianto o di adeguamento alla legge 46 / 90 . Nel caso non sia disponibile la documentazione precedente è possibile presentare una “ dichiarazione di rispondenza ” sottoscritta da tecnico abilitato .
- Impianti realizzati dopo il 26 / 03 / 2008 : dichiarazione di dichiarazione di conformità nuovo impianto ai sensi del DM 37 / 2008 . Nel caso non sia disponibile la documentazione precedente è possibile presentare una dichiarazione di rispondenza sottoscritta da tecnico abilitato . Le dichiarazioni di conformità per ,” ampliamento ” o “ manutenzione straordinaria ” non sono sufficienti perché essendo rilasciate per interventi parziali non certificano l ’ impianto nella sua interezza . Per impianti già denunciati , queste dichiarazioni di conformità vanno conservate dal Datore di Lavoro e non trasmesse all ’ Inail . Inoltre , ogni due o cinque anni , il datore di lavoro deve sottoporre gli impianti a verifica periodica : Art . 4 . Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1 . Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell ’ impianto , nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni , ad esclusione di quelli installati in cantieri , in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale .
2 . Per l ’ effettuazione della verifica , il datore di lavoro si rivolge all ’ ASL o all ’ ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive , sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI .
3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza .
4 . Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro .
GIE 3 maggio - 2023