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Nello scorso numero abbiamo analizzato gli obblighi del datore di lavoro in materia di impianti elettrici . Consideriamo ora un altro ambito meno diffuso , ma certamente più specifico e altrettanto formale : gli impianti di protezione contro i fulmini
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NORMATIVA
LUOGHI DI LAVORO

Fulmini : gli obblighi del datore di lavoro

Nello scorso numero abbiamo analizzato gli obblighi del datore di lavoro in materia di impianti elettrici . Consideriamo ora un altro ambito meno diffuso , ma certamente più specifico e altrettanto formale : gli impianti di protezione contro i fulmini

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o scopo di questo articolo è quello di fornire alcune informazioni di base per approcciare una materia , la protezione contro i fulmini , che molto spesso viene trattata in maniera superficiale , rischiando di sottovalutare o sopravvalutare un rischio specifico negli ambienti di lavoro . Anche in questo caso il punto di partenza è rappresentato dalla lettura dei riferimenti normativi ricavati direttamente dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro
DLgs 81 / 08 “ Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n . 81 Attuazione dell ’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007 , n . 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”.
Realizzazione degli impianti a regola d ’ arte
In questo caso , il momento della realizzazione dell ’ impianto ha come genesi il DLgs 81 / 08 , del quale ricordiamo due articoli , il 29 “ Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ” e l ’ Art . 84
“ Protezioni dai fulmini ”. Il primo sancisce l ’ obbligatorietà di valutazione di tutti i rischi , il secondo dettaglia che “ Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici , gli impianti , le strutture , le attrezzature , siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche ”. Significa che il datore di lavoro si deve preoccupare della valutazione di questo particolare rischio per tutti gli ambienti di lavoro nei quali opera . Per farlo , può applicare la Norma CEI EN 62305-2
“ Protezione contro i fulmini Parte 2 : Valutazione del rischio ”. La valutazione del rischio R1 “ perdita di vite umane , danno alle persone ”, mandatoria , rappresenta il primo adempimento agli obblighi di cui al DLgs 81 / 08 . Da tale valutazione può risultare che il luogo di lavoro non richiede alcuna protezione aggiuntiva , rispetto alle condizioni naturali dell ’ ambiente , oppure che sono necessari provvedimenti . Il datore di lavoro può effettuare tale valutazione in autonomia , se ne ha le competenze tecniche , oppure può affidare tale compito a persona di sua fiducia ( si spera ) di comprovata esperienza . In genere l ’ interlocutore è il professionista elettrico ( progettista o responsabile tecnico ), oppure il consulente per la sicurezza . Non sono previsti particolari requisiti tecnico professionali per effettuare la valutazione del rischio contro i fulmini .
Caso 1 “ autoprotetto ” Se non sono necessari provvedimenti ( l ’ impianto risulta “ autoprotetto ”, termine largamente diffuso anche se non trova riscontro normativo ), null ’ altro è dovuto . Il datore di lavoro dovrà conservare il documento di valutazione del rischio e aver cura di aggiornarlo ad ogni modifica sostanziale delle condizioni che incidono sulla valutazione ( modifiche all ’ impianto o
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