GIE - Il Giornale dell'Installatore | Page 73

SICUREZZA 73 telecamera T-Alfa sembra porsi in aperta contraddizione con le disposizioni applicabili . E ne discende infatti una contestazione formale a Gamma di trattamento illecito di dati personali ( costituiti dalle immagini conservate ) a partire dalla data di installazione della telecamera , in violazione delle disposizioni di cui all ’ accordo sindacale .
Un errore tecnico ?
La Società Gamma , di fronte a quanto emerso in sede ispettiva eccepisce immediatamente che la presenza sul DVR di immagini risalenti ad oltre tre mesi prima dell ’ accesso sarebbe dovuta ad un errore tecnico . In particolare , la Società dichiara che si sarebbe trattato di un ’ anomalia tecnica ignota , del tutto imprevedibile ed occulta del sistema di registrazione del DVR , ed al fine di suffragare tale fatto , Gamma rileva che la registrazione non risulta avvenuta in modo continuo , ma si è limitata ad alcuni periodi di tempo casuali all ’ interno delle specifiche giornate . La Società ritiene inoltre importante sottolineare il fatto che la criticità abbia riguardato un ’ unica telecamera su di un totale di circa trenta che presidiano i locali , e che pertanto anche questo elemento possa suffragare l ’ irrilevanza di quanto avvenuto . Altro elemento che si ritiene importante ai fini della valutazione della posizione della Società è il fatto che il raggio di azione della telecamera fosse limitato all ’ area a ridosso della cassaforte posta nel negozio , e pertanto riferibile ad un ’ area circoscritta , dove il transito delle persone è estremamente limitato e sporadico e riguarda solo i manager del punto vendita , in quanto unico personale autorizzato ad accedere all ’ area . Occorre qui opportuno rilevare che tuttavia l ’ accesso alle immagini live è consentito ad un numero relativamente ampio di soggetti , posto che risultano autorizzati lo store manager , il responsabile amministrativo , i responsabili dei reparti ,
i magazzinieri , e gli apprendisti store manager ( per un totale di una decina di soggetti ). Altro elemento che la Società ritiene di precisare è il fatto che – diversamente da quanto indicato nella contestazione – non sarebbe corretto affermare che la telecamera T-Alfa avrebbe malfunzionato dalla relativa installazione fino alla fine di maggio ( ultime immagini rilevate ) posto che dalle verifiche in loco effettuate dagli stessi ispettori non sono emerse immagini antecedenti i primi giorni di maggio e che pertanto il tempo di esposizione oltre le 24 ore è stato assai limitato – in sostanza meno di 15 giorni e comunque per frazioni di tempo non continuative . In proposito la Società presenta una dichiarazione dell ’ installatore secondo la quale le anomale registrazioni conservate oltre le 24 ore dalla videocamera sono dipese da un problema tecnico , essendo stato verificato che la telecamera T-Alfa risultava non settata in modo corretto - molto probabilmente a causa di un errore tecnico in fase di programmazione della stessa , dato che ogni apparato deve essere configurato singolarmente sia a livello di impostazioni che a livello di indirizzamento . Anomalia questa poi risolta dai tecnici dell ’ installatore stesso , per cui alla data della dichiarazione il sistema risulta perfettamente funzionante , conservando le immagini solo per 24 ore .
In termini di diritto ...
Prima di procedere nella valutazione del caso , è opportuno soffermarsi su alcune disposizioni di diritto che appaiono rilevanti nella situazione in esame . L ’ art . 4 della L . 300 / 1978 ( Statuto dei Lavoratori ) nella versione attualmente in vigore dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell ’ attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive , per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale , e sono installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanza sindacale ( ovvero previa autorizzazione dell ’ Ispettorato nazionale del lavoro ). Tali disposizioni risultano corroborate dalle previsioni di cui al DLgs . 196 / 2003 nella sua versione attuale (“ Codice della Privacy ”) che all ’ art . 114 in tema di controllo a distanza dispone espressamente che “ resta fermo quanto disposto dall ’ art . 4 della legge 20 maggio 1970 , n . 300 ” ed al successivo art . 171 secondo il quale la violazione delle disposizioni di cui all ’ art . 4 , comma 1 dello Statuto dei Lavoratori è punita con le sanzioni di cui all ’ art . 38 di tale ultima legge ( formulazione piuttosto bislacca sotto il profilo redazionale ma chiara nei contenuti sotto il profilo applicativo ). Altri elementi possono essere rinvenuti nelle Linee guida 3 / 2019 dell ’ European Data Protection Board ( EDPB ) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video , secondo le quali i dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati , e tale necessità dovrebbe essere valutata entro una tempistica ristretta – osservando che essendo di regola gli scopi legittimi della videosorveglianza orientati alla protezione del patrimonio o la conservazione di elementi di prova , solitamente eventuali danni possono essere individuati entro uno o due giorni . Con la conseguenza che i principi di minimizzazione dei dati
APPROFONDIMENTI
e la limitazione della loro conservazione dovrebbero portare alla cancellazione dei dati di videosorveglianza dopo alcuni giorni , preferibilmente tramite meccanismi automatici .
L ’ illiceità del trattamento
Nel caso sopra indicato , sulla scorta di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in una situazione analoga a quella descritta , sembra doversi affermare che una volta accertato che la Società ha registrato e conservato le immagini per un tempo superiore al termine stabilito nell ’ accordo stipulato ai sensi dell ’ art . 4 Statuto dei Lavoratori , e nonostante la produzione della dichiarazione dell ’ installatore in cui veniva precisato che l ’ anomalia della telecamera in oggetto dipendesse dal settaggio della medesima , la Società risulta avere comunque effettuato un trattamento illecito di dati personali . Appare indubbia infatti la violazione di quanto esplicitamente previsto dall ’ accordo sindacale , che costituisce un presidio espresso previsto dalla legge per potere considerare lecito il trattamento , ed il cui mancato rispetto può portare di conseguenza all ’ applicazione di sanzioni per come disposto nella normativa di riferimento . Una conclusione questa che rende evidente come il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza debba essere valutato innanzitutto secondo parametri oggettivi , e che di conseguenza il tema richiede grande attenzione sin dalle prime fasi della progettazione ed installazione dell ’ impianto .
Il caso è liberamente ispirato al Provvedimento n . 58 del 2 marzo 2023 del Garante per la Protezione dei Dati Personali .
GIE 4 giugno - 2023