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Sbloccati finalmente i fondi per l ’ installazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche . 80 milioni di euro per l ’ applicazione in ambito residenziale : uno slancio per la diffusione della mobilità elettrica nel territorio italiano
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RINNOVABILI
MOBILITÀ ELETTRICA

Bonus colonnine : ecco i decreti attuativi !

Sbloccati finalmente i fondi per l ’ installazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche . 80 milioni di euro per l ’ applicazione in ambito residenziale : uno slancio per la diffusione della mobilità elettrica nel territorio italiano

I DOCUMENTI DI LEGGE

I l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 aveva introdotto un contributo per l ’ installazione delle infrastrutture di ricarica per auto elettriche nelle case private e nei condomini , con sconti fino all ’ 80 % sulla spesa prevista . Gli incentivi potevano contare su un fondo di 80 milioni di euro per due anni , ma la misura non era ancora diventata operativa . Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato nei giorni scorsi gli attesi decreti attuativi per accedere all ’ agevolazione . L ’ agevolazione , così come descritta dall ’ articolo 1 comma 1 lettera a ) del Decreto e dal successivo decreto Milleproroghe 2023 ( art . 12 comma 3 ), prevede che negli anni 2022 e 2023 , per l ’ acquisto

www . nt24 . it e l ’ installazione di infrastrutture nuove di fabbrica e di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ( come colonnine e wallbox ) da parte di utenti domestici , venga riconosciuto un contributo pari all ’ 80 % del prezzo di acquisto e posa in opera , nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente ( residente in Italia ). Il limite di spesa diventa di 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali . Il contributo è quindi confermato pari all ’ 80 % del prezzo di acquisto e posa in opera , nel limite massimo di 1500 euro per persona fisica richiedente e di 8000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condo-
DPCM 4 agosto 2022 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 Riconoscimento degli incentivi per l ’ acquisto di veicoli non inquinanti . ( GU Serie Generale n . 232 del 04-10-2022 ) 1 . Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni : a ) All ’ art . 2 , comma 1 , dopo la lettera f ), è aggiunta la seguente : « f-bis ) Per l ’ anno 2022 , per l ’ acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici , e ’ riconosciuto un contributo pari all ’ 80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera , nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente . Il limite di spesa di cui al comma 1 e ’ innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile .» Di seguito il testo del milleproroghe contanente alcune modificazioni al testo iniziale del DPCM : Milleproroghe 2022 , articolo 12 3 . La misura di cui all ’ articolo 2 , comma 1 , lettera f-bis ) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 113 del 16 maggio 2022 , come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 232 del 4 ottobre 2022 , adottato in attuazione dell ’ articolo 22 , comma 2 , del decreto-legge 1 ° marzo 2022 , n . 17 , convertito , con modificazioni , dalla legge 27 aprile 2022 , n . 34 , e ’ estesa alle annualita ’ 2023 e 2024 . Conseguentemente , le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l ’ acquisto di nuovi veicoli , ai sensi dell ’ articolo 2 , comma 1 , lettera a ) del citato decreto , sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita ’ 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all ’ articolo 2 , comma 1 , lettera f-bis ) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri .