S ulle pagine di questo Giornale abbiamo avuto più volte l ’ occasione di trattare tematiche giuridiche e legali rilevanti in tema di videosorveglianza . Indubbiamente la continua evoluzione della tecnologia disponibile unitamente alla crescente diffusione di detti impianti , rendono la materia piuttosto variegata e complessa ma nel contempo rappresentano un continuo stimolo per gli operatori al fine di riuscire a conciliare soluzioni utili e disciplina legale – specialmente in tema di privacy . Proprio per tale ragione , in questa “ puntata ” del nostro percorso vorremo soffermarci per rivedere – in termini di sintesi – alcuni di quelli che sono gli elementi fondamentali che caratterizzano un impianto di videosorveglianza sotto il profilo legale . Ovviamente , soffermandoci con particolare attenzione sul sempre attuale tema della Privacy . Prendiamo le mosse da un punto fondamentale : sebbene non utilizzata in quanto tale in termini di diritto , l ’ espressione “ privacy ” viene adoperata come riferimento ad un ampio compendio di disposizioni normative che – sebbene abbiano come fattore comune il diritto alla riservatezza – trovano origine in fonti normative differenti e si rivolgono alla tutela di situazioni anche notevolmente diverse tra loro . Tale termine , infatti , viene a spaziare in numerosi campi : dalla
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tutela dei dati personali alla protezione della vita privata sotto il profilo penale , dal diritto civilistico alla riservatezza all ’ utilizzo della biometria . Risulta di palmare evidenza che la videosorveglianza può assumere specifica rilevanza in tutti questi contesti , posto che la sua caratteristica appare essere proprio quella di riprendere , trasmettere e conservare immagini di persone fisiche mentre transitano ovvero si soffermano nel raggio d ’ azione della telecamera . Un aspetto oggettivo questo , che impone all ’ installatore di procedere con |
la corretta competenza e cautela al fine di evitare di realizzare impianti in contratto con le disposizioni normative , specialmente alla luce della particolare attenzione che viene posta su questo tema sia dai privati sia dalle Autorità pubbliche competenti in materia . Ricordiamolo : l ’ immagine di un soggetto costituisce indubbiamente un dato personale ( cfr . ex plurimis , Provvedimento del Garante n . 122 del 13 aprile 2023 ) e pertanto procedere al relativo trattamento mediante un sistema di videosorveglianza |
rappresenta un ’ attività oggetto della disciplina contenuta nel Reg . UE 2016 / 679 “ GDPR ” ( nonché – per quanto applicabile – del DLgs . 196 / 2003 , “ Codice della Privacy ”). E proprio con riferimento a dette disposizioni normative procederemo nel nostro approfondimento . Occorre qui rammentare un principio cardine della data protection : ogni trattamento di dati personali deve essere legittimo ed avvenire in funzione di una base giuridica precisa e determinata . Introduciamo quindi sin da subito il principio di |
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