In arrivo probabilmente anche una revisione della Norma CEI : 79-34 “ Impianti antieffrazione , antintrusione , antifurto e antiaggressione Terminologia e segni grafici ”, che come si evince dal titolo , definisce la terminologia ed i segni grafici da utilizzare nelle relazioni tecniche , nel progetto e nella documentazione di impianti antintrusione e antirapina , “ ferma ” al 2002 .
Il quadro normativo
Sistemi e impianti di videosorveglianza e allarme intrusione rientrano nell ’ ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 37 / 08 , essendo ricompresi fra gli “ impianti elettronici in genere ”, citati alla lettera b ) del comma 2 dell ’ art . 1 . In particolare , il DM 37 / 08 ( Regolamento concernente l ’ attuazione dell ’ articolo 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a ) della legge n . 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all ’ interno degli edifici ) stabilisce che questi sistemi di sicurezza possono essere installati solo da artigiani e imprese abilitate in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dal Decreto . Si fa presente che l ’ abilitazione alla sola realizzazione di impianti elettrici ( di cui alla lettera a ) del comma 2 dell ’ art . 1 ) non consente all ’ installazione degli impianti elettronici . Inoltre , le norme tecniche prevedono che , per l ’ installazione , trasformazione
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e ampliamento degli impianti di cui sopra , sia redatto un progetto ad opera di un professionista iscritto agli albi professionali . Nello specifico , in assenza di prescrizioni più rigorose in materia di progettazione , tale progetto deve essere predisposto nel caso di impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione . L ’ impresa installatrice ha l ’ obbligo di realizzare gli impianti a regola d ’ arte ( art . 6 ). Il DM 37 / 08 ribadisce quanto già definito dalla precedente Legge 186 / 1968 che i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell ’ Ente italiano di unificazione ( UNI ) e del Comitato elettrotecnico italiano ( CEI ), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia , si considerano eseguiti a regola d ’ arte . Infine , il decreto stabilisce gli obblighi del committente o del proprietario , che è tenuto ad affidare i lavori di installazione , trasformazione , ampliamento e manutenzione straordinaria esclusivamente ad imprese abilitate . Queste ultime , dopo aver effettuato le verifiche previste , devono sempre rilasciare la dichiarazione di conformità . I sistemi di videosorveglianza , inoltre , sono soggetti ai provvedimenti del Garante della Privacy . Per le riprese in aree pubbliche |
occorre rispettare alcune regole di privacy , messe in evidenza dal Testo Unico in materia di tutela della Privacy ( Decreto Legislativo 196 / 2003 ) e dal D . Lgs . 101 / 2018 . Il Regolamento UE 2016 / 679 , noto come GDPR ( General Data Protection Regulation ), nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali , è entrato in vigore il 25 maggio 2016 . A livello nazionale è stato così pubblicato il D . Lgs . 101 / 2018 Disposizioni per l ’ adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento ( UE ) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché ’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95 / 46 / CE ( regolamento generale sulla protezione dei dati ) 18G00129 GU Serie Generale n . 205 del 04-09- 2018 ), che ha modificato in maniera sostanziale il precedente D . Lgs . 196 / 2003 , senza però abrogarlo . Il garante della privacy ha pubblicato il 29 gennaio 2020 le Linee guida 3 / 2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video . L ’ installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto , oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali , anche delle altre disposizioni dell ’ ordinamento applicabili : ad esempio , le vigenti norme |
dell ’ ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata , o in materia di controllo a distanza dei lavoratori . Va sottolineato , in particolare , che l ’ attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento . I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite . È bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati ( EDPB ) ha adottato le “ Linee guida 3 / 2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video ” allo scopo di fornire indicazioni sull ’ applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video , inclusa la videosorveglianza . Tornando sul fronte del Comitato Elettrotecnico Italiano , i gruppi di lavoro del CT79 sono attualmente i seguenti :
• Antintrusione Videosorveglianza e controllo accessi Allarmi per mezzi mobili Citofoni e videocitofoni
• Servizi per i sistemi di sicurezza È utile ricordare che la disponibilità di un riferimento normativo tecnico e il rispetto delle prescrizioni in esso contenute costituisce presunzione di regola dell ’ arte e quindi , in occa- |
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GIE 8 novembre-dicembre-2023 |