Titolo VI: disposizioni generali Articolo 18 In caso di scioglimento dell’ANCC-COOP a norma del precedente articolo 9, comma 1, lett. c), l’Assemblea nazionale che deliberi in proposito provvede alla nomina di uno o più liquidatori e destina l’eventuale residuo di liquidazione alla Legacoop per fini mutualistici. Sulle proposte di fusione con altre associazioni si pronuncia la Direzione nazionale, che le sottopone all’Assemblea per la decisione definitiva. Articolo 19 Per quanto non previsto dal presente statuto, la Presidenza è incaricata di fare riferimento, per analogia ed in quanto applicabile, allo statuto ed ai regolamenti della Legacoop, investendo delle questioni che possano insorgere la Direzione nazionale ovvero l’Assemblea nazionale, nell’ambito delle rispettive competenze, in ogni caso assicurando il coordinamento con i competenti organi della Legacoop, a norma dello statuto di quest’ultima.