Al Comitato è obbligatoriamente demandata la soluzione delle eventuali controversie tra gli enti associati o fra uno di questi e l’Associazione nazionale o di questa con una associazione distrettuale o regionale. I rapporti tra il Comitato dei garanti dell’Associazione Nazionale e quelli delle Associazioni territoriali sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi a cura della Direzione. Salve le competenze da liquidarsi a norma di legge e le spese per l’attività svolta e per la soluzione delle controversie deferite al Comitato, i garanti non hanno diritto a compenso alcuno. Il Comitato dei garanti ha competenza di secondo grado limitatamente ai casi di esclusione degli enti associati.
Titolo IV: organizzazione territoriale Articolo 15 Le associazioni regionali o distrettuali delle cooperative di consumatori, aventi competenza territoriale e statuti propri ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti cod. civ., concorrono allo svolgimento delle funzioni dell’ANCC-COOP. L’ANCC-COOP cura il coordinamento tra la propria attività e quella delle suddette organizzazioni.
Titolo V: assetto economico Articolo 16 In attuazione della sua autonomia patrimoniale e finanziaria, l’ANCC-COOP è dotata di un proprio fondo comune, costituito da: a) contributi versati dagli enti associati; b) qualunque bene o somma di denaro che ad essa pervenga, sia a titolo di contributo o sovvenzione di natura pubblica, sia per atto di liberalità da privati, nel quale ultimo caso è necessaria l’accettazione con delibera della Direzione. Articolo 17 L’esercizio finanziario dell’ANCC-COOP è di durata annuale e coincide con l’anno solare. Il rendiconto di ciascun esercizio viene sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il mese di marzo dell’anno successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, i quali sono invitati e possono comunque presenziare alla trattazione dello specifico punto all’ordine del giorno. Per ciascun esercizio viene inoltre redatto un preventivo che deve essere sottoposto all’approvazione della Direzione entro il mese di marzo dell'anno al cui esercizio il preventivo si riferisce.