CLIMA IMPIANTI_Dicembre 2025 | Page 32

CONTABILIZZAZIONE

Il rinnovo degli impianti di contabilizzazione: un’ occasione per rileggere obblighi, criticità e prospettive alla luce del D. Lgs. 73 / 20

La progressiva obsolescenza dei sistemi di contabilizzazione installati negli anni successivi al D. Lgs. 102 / 14 pone oggi i condomìni davanti alla necessità di rinnovare apparecchiature giunte a fine vita tecnica. Questa fase non costituisce un semplice intervento di sostituzione, ma rappresenta l’ occasione per ripensare in modo organico la contabilizzazione del calore, alla luce delle più recenti disposizioni legislative e normative.
di Donatella Soma

Tra i recenti dispositivi di legge e normativi che regolano il settore della contabilizzazione, il D. Lgs. 73 / 20 occupa una posizione centrale: si colloca infatti a distanza di anni dal primo impianto normativo del 2014 e ne aggiorna profondamente molti aspetti, introducendo obblighi tecnologici, principi di trasparenza e modifiche alle prescrizioni inerenti alla ripartizione delle spese. In questo contesto, il presente articolo propone un’ analisi schematica e operativa dei principali aspetti introdotti dal D. Lgs. 73 / 20, con attenzione particolare agli impianti che oggi devono essere rinnovati e alle conseguenti implicazioni tecnico-gestionali.

UNA NOVITÀ RILEVANTE: LETTURA DA REMOTO OB- BLIGATORIA PER CONTATORI E RIPARTITORI Un primo e significativo cambiamento introdotto dal D. Lgs. 73 / 20 riguarda l’ obbligo generalizzato di remotizzazione delle letture. L’ art. 9, comma 5-bis, stabilisce infatti che:“ Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1 ° gennaio 2027 tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto”. Ciò significa che tutti gli impianti che verranno sostituiti( ripartitori, contatori diretti e in generale sistemi di contabilizzazione del calore) dovranno essere nativamente idonei alla telelettura, senza eccezioni. Per gli impianti esistenti non remotizzati, il termine di adeguamento è il 1 ° gennaio 2027, salvo comprovata non fattibilità tecnica o non convenienza economica.
LETTURE BIMESTRALI OBBLIGATORIE: ALMENO TRE O SEI LETTURE ANNUE Il decreto stabilisce inoltre che:
• le letture dei consumi devono essere trasmesse almeno ogni due mesi;
• le informazioni devono essere trasparenti, accessibili e comprensibili per ciascun utente. Questo implica:
• negli impianti con solo riscaldamento: almeno tre letture nella stagione termica( ottobre-aprile);
• negli impianti con riscaldamento e acqua calda sanitaria: almeno sei letture, distribuite durante tutto l’ anno. Si tratta di un obbligo tutt’ altro che formale: garantire aggiornamenti frequenti significa offrire ai condomini strumenti per comprendere i propri consumi, intercettare le anomalie e ridurre gli sprechi.
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