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a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento, e cioè: quanto nel frattempo percepito dal lavoratore alle dipendenze di altro datore; quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare se avesse accettato di svolgere altra attività lavorativa corrispondente alla sua qualificazione e alle sue condizioni di salute; quanto percepito da enti pubblici come indennità di disoccupazione o altra prestazione sociale. Italia Il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo distingue tre diverse ipotesi: • licenziamento intimato senza forma scritta: è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzione non percepite dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali; • licenziamento intimato in violazione delle procedure previste dalla legge: non è più prevista come in precedenza, la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minino di 12 e un massimo 24 mensilità; • licenziamento per violazione dei criteri di scelta: è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali. Il risarcimento del danno, però, non può superare 12 mensilità di retribuzione. Viene applicato quanto previsto in caso di licenziamento individuale. Anche i licenziamenti collettivi si basano sul meccanismo di autorizzazione da parte del giudice o dai locali centri per l’impiego e sulla stessa disciplina risarcitoria. Paesi Bassi Regno Unito In caso di omessa consultazione presso i lavoratori da parte del datore di lavoro, può essere proposto ricorso al Tribunale del lavoro che, in caso di accoglimento della richiesta, può procedere a multare l’impresa, obbligandola al pagamento verso i destinatari del licenziamento collettivo di una sanzione pari fino a 90 giorni di retribuzione, sulla base del grado di inadempienza del datore di lavoro. Se un datore di lavoro è soggetto all’obbligo della consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e non adempie a tale processo, può essere oggetto di una sanzione non superiore a 75 mila sterline (circa 87.500 euro). In caso di mancata informazione dell’avvio della crisi aziendale al Dipartimento per le Imprese, la sanzione può arrivare fino a un massimo di 5 mila sterline (circa 5.800 euro). Il risarcimento previsto nei casi di licenziamento collettivo può essere deciso contrattualmente. In caso contrario l’indennizzo minimo legale ammonta a 20 giorni di stipendio per anno di servizio, con un tetto massimo di 20 mensilità. Spagna ******************************** Svezia Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.76