a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento, e cioè: quanto nel frattempo
percepito dal lavoratore alle dipendenze di altro datore; quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare se
avesse accettato di svolgere altra attività lavorativa corrispondente alla sua qualificazione e alle sue condizioni di
salute; quanto percepito da enti pubblici come indennità di disoccupazione o altra prestazione sociale.
Italia
Il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo distingue tre diverse ipotesi:
• licenziamento intimato senza forma scritta: è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il
risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzione non percepite dal giorno del licenziamento fino
all’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali;
• licenziamento intimato in violazione delle procedure previste dalla legge: non è più prevista come in precedenza,
la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un
minino di 12 e un massimo 24 mensilità;
• licenziamento per violazione dei criteri di scelta: è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il
risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali. Il risarcimento del danno, però, non può
superare 12 mensilità di retribuzione.
Viene applicato quanto previsto in caso di licenziamento individuale. Anche i licenziamenti collettivi si basano sul
meccanismo di autorizzazione da parte del giudice o dai locali centri per l’impiego e sulla stessa disciplina
risarcitoria.
Paesi Bassi
Regno Unito
In caso di omessa consultazione presso i lavoratori da parte del datore di lavoro, può essere proposto ricorso al
Tribunale del lavoro che, in caso di accoglimento della richiesta, può procedere a multare l’impresa, obbligandola
al pagamento verso i destinatari del licenziamento collettivo di una sanzione pari fino a 90 giorni di retribuzione,
sulla base del grado di inadempienza del datore di lavoro.
Se un datore di lavoro è soggetto all’obbligo della consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e non adempie
a tale processo, può essere oggetto di una sanzione non superiore a 75 mila sterline (circa 87.500 euro).
In caso di mancata informazione dell’avvio della crisi aziendale al Dipartimento per le Imprese, la sanzione può
arrivare fino a un massimo di 5 mila sterline (circa 5.800 euro).
Il risarcimento previsto nei casi di licenziamento collettivo può essere deciso contrattualmente. In caso contrario
l’indennizzo minimo legale ammonta a 20 giorni di stipendio per anno di servizio, con un tetto massimo di 20
mensilità.
Spagna
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Svezia
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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