Avvocato, l’ uso dell’ intelligenza artificiale è già una competenza obbligatoria? La risposta, se guardiamo al contesto normativo e soprattutto all’ evoluzione del mercato del lavoro, è sostanzialmente sì. Non tanto perché esista una norma che imponga alle aziende di“ usare” l’ intelligenza artificiale, quanto perché l’ IA è ormai uno strumento destinato a incidere in modo strutturale sui processi produttivi, organizzativi e decisionali. Anche l’ Unione europea, nei suoi documenti strategici, evidenzia come entro il 2030 oltre la metà delle professioni richiederà competenze digitali avanzate, con l’ IA destinata a giocare un ruolo centrale in quasi tutti i settori.
Dal punto di vista normativo, quali sono oggi le principali regole europee in materia di intelligenza artificiale e formazione? Il quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale ha conosciuto una svolta decisiva con l’ entrata in vigore, il 1 ° agosto 2024, del Regolamento( UE) 2024 / 1689, noto come AI Act. Si tratta del primo intervento organico a livello sovranazionale volto a disciplinare l’ intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, adottando un approccio basato sul rischio e incidendo in modo diretto anche sul tema della formazione con il principio di“ alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale”. Secondo tale disposizione, i soggetti destinatari del Regolamento – quindi non solo gli sviluppatori, ma anche le imprese che utilizzano sistemi di IA – devono adottare misure idonee a garantire che il proprio personale, così come chiunque operi per loro conto nell’ uso dei sistemi, possieda un livello adeguato di conoscenze in materia di intelligenza artificiale. La norma chiarisce che tale livello deve essere commisurato a diversi fattori: le competenze tecniche pregresse, l’ esperienza, il contesto di utilizzo del sistema e, soprattutto, l’ impatto che l’ IA può avere sulle persone e sugli ambiti coinvolti. In definitiva, il Regolamento europeo sull’ intelligenza artificiale segna un cambio di paradigma: la formazione non è più un elemento accessorio o consigliato, ma una componente strutturale della conformità normativa. L’ uso dell’ IA senza un’ adeguata alfabetizzazione del personale non rappresenta solo una cattiva prassi organizzativa, ma un potenziale fattore di responsabilità per l’ impresa, sia sotto il profilo regolatorio sia sotto quello civilistico.
Questo obbligo di formazione riguarda solo le grandi aziende o anche le realtà più piccole? Uno degli aspetti più rilevanti del Regolamento europeo sull’ intelligenza artificiale è proprio il fatto che gli obblighi non sono limitati alle grandi imprese o ai colossi tecnologici. L’ AI Act adotta un’ impostazione volutamente trasversale: ciò che conta non è la dimensione dell’ azienda, ma il ruolo che essa riveste rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale e il livello di rischio connesso al loro utilizzo. Questo vale, ad esempio, per strumenti di selezione del personale, software di analisi predittiva, sistemi di supporto alle decisioni, algoritmi di profilazione o automazione dei processi interni. È vero che l’ AI Act è costruito secondo un approccio“ risk-based”, e quindi modulare: non tutte le imprese sono soggette agli stessi obblighi, né allo stesso livello di intensità. Tuttavia, il principio di alfabetizzazione in materia di IA, sancito dall’ articolo 4 del Regolamento, ha carattere generale e si applica a tutti i soggetti destinatari, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Ciò che cambia è il grado di approfondimento richiesto alla formazione, che deve essere proporzionato al tipo di sistemi utilizzati e al loro impatto. Anche una PMI che utilizza un sistema di intelligenza artificiale“ chiavi in mano”, acquistato da un fornitore esterno, resta responsabile del modo in cui tale sistema viene utilizzato all’ interno della propria organizzazione. La formazione del personale diventa quindi lo strumento principale per dimostrare un uso diligente e conforme della tecnologia. Da questo punto di vista, l’ AI Act introduce un principio di responsabilizzazione diffusa: la formazione, calibrata e proporzionata, rappresenta il minimo comune denominatore richiesto a tutte le realtà imprenditoriali che intendano utilizzare l’ IA in modo lecito, sostenibile e compatibile con il quadro normativo europeo.
Che tipo di formazione viene richiesta concretamente alle imprese? La formazione richiesta dalla normativa europea in materia di intelligenza artificiale non può essere ridotta a un semplice corso tecnico o informatico. In primo luogo, è richiesta una conoscenza di base dei principi di funzionamento dell’ intelligenza artificiale. Non si tratta di trasformare i lavoratori in sviluppatori o ingegneri, ma di metterli in condizione di comprendere, almeno a livello concettuale, cosa sia un sistema di IA, come apprende, quali dati utilizza e quali sono i suoi limiti. Questa consapevolezza è fondamentale per evitare un uso acritico dello strumento e per comprendere che le decisioni algoritmiche non sono mai completamente neutrali. Accanto a ciò, la formazione deve riguardare le applicazioni pratiche dell’ IA nel contesto specifico in cui viene utilizzata. Ogni settore presenta rischi e criticità differenti: un sistema impiegato in ambito produttivo o logistico pone problemi diversi rispetto a uno utilizzato nella gestione delle risorse umane o nel marketing. La normativa europea richiede che la formazione sia contestualizzata, cioè calibrata sulle funzioni effettivamente svolte dai lavoratori e sui processi aziendali coinvolti. Un altro profilo centrale riguarda l’ etica e la responsabilità. L’ AI Act insiste molto sulla necessità di prevenire fenomeni di discriminazione, bias algoritmici e violazioni dei diritti fondamentali. La formazione deve quindi rendere il personale consapevole dei rischi legati all’ uso dell’ IA, insegnando a riconoscere segnali di anomalie o risultati potenzialmente ingiusti, e a sapere quando è necessario un intervento umano correttivo. Particolare rilievo assume poi la conoscenza delle regole giuridiche applicabili. I lavoratori devono essere informati, in misura adeguata al loro ruolo, della normativa europea sull’ intelligenza artificiale, delle interazioni
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