Il test di frenata in sede di revisione
ne della revisione e il sinistro: la clausola, pur valida, potrebbe non ritenersi automaticamente operativa se la violazione non ha inciso concretamente nella dinamica del fatto dannoso coerentemente col principio civilistico secondo cui la responsabilità deve fondarsi su un’ efficienza causale dell’ inadempimento rispetto al pregiudizio subito. Resta fermo in ogni caso che, ai fini della validità della clausola limitativa o esclusiva della garanzia, è necessaria la sua specifica approvazione per iscritto da parte del contraente ai sensi dell’ art. 1341, comma 2, c. c., in quanto clausola che comporta una rilevante limitazione dei diritti dell’ assicurato ».
E penalmente invece, avvocato, ci sono dei risvolti? « In ambito penale, e in particolare in materia di reati colposi, l’ applicazione del principio costituzionale di colpevolezza( art. 27, comma 1, Cost.) esclude ogni forma di responsabilità automatica, richiedendo invece una rigorosa ricostruzione sia degli elementi oggettivi della vicenda sia dell’ atteggiamento soggettivo dell’ imputato.
La responsabilità penale, infatti, ha natura personale e richiede l’ accertamento del contributo causale della condotta rispetto all’ evento e del profilo colposo in concreto riscontrabile. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema e a tale proposito merita menzione, anche se risalente, la sentenza n. 28565 del 2016 della Corte di Cassazione in cui la Suprema Corte, in relazione ad un sinistro dove aveva perso la vita una persona, ha affermato la responsabilità penale per omicidio del proprietario di un veicolo pesante che aveva apportato modifiche non autorizzate al sistema di chiusura del semirimorchio, rendendolo dipendente dalla sola azione manuale del confacente, omettendo di sottoporre il veicolo alle prescritte revisioni periodiche. Secondo la Cassazione, entrambe le condotte hanno avuto un’ efficienza causale nella produzione dell’ evento mortale, rendendo il proprietario coautore, a titolo colposo, del reato. La pronuncia sottolinea come il proprietario, in quanto soggetto tenuto alla corretta manutenzione e conformità del veicolo alle normative sulla sicurezza, abbia violato obblighi giuridici rilevanti, contribuendo con la propria condotta omissiva e imprudente alla verificazione dell’ evento. Ne deriva che la mancata revisione periodica del veicolo e la modifica delle sue caratteristiche costruttive non sono soltanto violazioni amministrative, ma possono assumere rilievo penale ove concorrano a determinare l’ evento dannoso in termini causali e colposi ».
In conclusione, avvocato? « L’ analisi della normativa e della giurisprudenza evidenzia come la revisione periodica dei veicoli non rappresenti un mero adempimento burocratico, ma costituisca un elemento fondamentale del sistema di sicurezza stradale. Le conseguenze della sua omissione si estendono ben oltre la sanzione amministrativa immediata investendo profili di responsabilità civile, penale e amministrativa che possono avere ripercussioni significative sui rapporti tra i soggetti coinvolti in un sinistro stradale. La giurisprudenza più recente conferma un orientamento rigoroso che tende a valorizzare il principio di responsabilità di chi mette in circolazione veicoli non conformi agli standard di sicurezza, bilanciando tuttavia tale responsabilità con la necessità di accertare un effettivo nesso causale tra la violazione e l’ evento dannoso. Questo approccio riflette una concezione moderna della responsabilità stradale orientata alla prevenzione e alla tutela della sicurezza collettiva, che impone a tutti gli attori del sistema di assumere comportamenti responsabili e conformi alle prescrizioni normative. Per i professionisti del settore, la conoscenza approfondita di questi meccanismi risulta essenziale per una corretta valutazione dei casi e l’ adozione delle strategie processuali più appropriate, tenendo conto della complessità dei rapporti che si instaurano tra le diverse forme di responsabilità e delle loro reciproche interferenze ».
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