CAR Lug/Ago 2025 | Page 79

stabilendo un collegamento diretto tra sinistrosità e controlli tecnici ».
E l’ apparato sanzionatorio cosa prevede? « Il regime sanzionatorio per la mancata revisione si caratterizza per la sua severità progressiva. La sanzione base, prevista dal comma 14 dell’ articolo 80, prevede il pagamento di una somma da 173 a 694 euro, che può essere raddoppiata in caso di revisione omessa per più di una volta. Tuttavia, l’ aspetto più rilevante è rappresentato dalla sospensione immediata della circolazione del veicolo, annotata direttamente sul documento di circolazione dall’ organo accertatore. La circolazione con veicolo sospeso comporta sanzioni ancora più severe: da 1.998 a 7.993 euro, accompagnate dal fermo amministrativo del veicolo per
90 giorni. In caso di reiterazione, si applica addirittura la confisca amministrativa del veicolo, configurando un sistema punitivo che evidenzia la particolare gravità attribuita dal legislatore a questa violazione ».
Un regime piuttosto severo, quindi. E le conseguenze nei sinistri stradali con veicoli senza revisione, invece? « La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato un orientamento secondo cui la messa in circolazione di un veicolo privo della prescritta revisione periodica obbligatoria può costituire un elemento idoneo a configurare un concorso di colpa in capo al proprietario, anche qualora il danno sia stato materialmente causato da una condotta colposa del conducente. In particolare, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su tale principio con l’ ordinanza n. 27903 del 2024, affermando che“ la messa in circolazione di un veicolo privo della prescritta revisione periodica obbligatoria costituisce violazione di una norma posta a presidio della sicurezza stradale e configura un’ ipotesi di concorso di colpa del proprietario ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, c. c., anche quando il danno sia materialmente causato dalla condotta imprudente del conducente”. Secondo la Suprema Corte, tale condotta si traduce in un’ esposizione volontaria a un rischio concreto, costituendo un antecedente causale necessario dell’ evento dannoso ai sensi della teoria della“ conditio sine qua non”. Ne consegue che il comportamento omissivo del proprietario, che consente la circolazione del veicolo senza revisione, può determinare una corresponsabilità nel sinistro tale da giustificare una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto. È tuttavia opportuno sottolineare come la giurisprudenza abbia al contempo chiarito i limiti applicativi di tale principio. Non ogni violazione delle norme del Codice della Strada, infatti, comporta automaticamente responsabilità civile, salvo che risulti dotata di un’ efficacia causale concreta nella produzione dell’ evento dannoso. Anche in questi casi, infatti, resta necessario un accertamento in concreto del nesso eziologico tra la violazione e il danno prodotto. In definitiva, il principio espresso dalla Cassazione con l’ ordinanza n. 27903 / 2024 richiama l’ importanza della verifica del comportamento del proprietario in chiave causale e colposa, confermando che la corresponsabilità ex art. 1227, comma 1, c. c. può sussistere ma in presenza di una condotta che abbia effettivamente inciso, anche solo in via concorrente, sulla produzione dell’ e- vento dannoso ».
E ci sono delle implicazioni assicurative di questa circostanza? « Un aspetto particolarmente rilevante, con significative implicazioni sia pratiche che giuridiche, riguarda gli effetti della mancata revisione del veicolo sui rapporti assicurativi. È frequente che le Compagnie di assicurazione, nelle condizioni generali di contratto, inseriscano clausole che escludono la garanzia assicurativa in caso di circolazione con veicolo privo della prescritta revisione periodica obbligatoria. In tali ipotesi, pur permanendo l’ obbligo dell’ assicuratore di risarcire il terzo danneggiato ai sensi dell’ art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private( D. Lgs. n. 209 / 2005), la Compagnia si riserva espressamente il diritto di rivalsa nei confronti dell’ assicurato per recuperare le somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento. La legittimità di tali clausole è stata confermata anche da alcune pronunce giurisprudenziali come, ad esempio, quella del Tribunale di Milano che con sentenza n. 3254 del 23 aprile 2021 ha ritenuto valida la clausola contrattuale che esclude la copertura assicurativa in caso di circolazione con veicolo non revisionato. Tuttavia, si evidenzia che l’ effettiva operatività della rivalsa non possa prescindere dalla verifica del nesso causale tra l’ omissio-
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