COSA ESCLUDE. LA GARANZIA NON VALE PER I DANNI:
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a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in
genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma
nonché art. 1 lettera b);
b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato
o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole
o di servizi;
c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto
indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma;
d) derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla
stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto
facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi, il tutto
riferito a contratti assicurativi in cui il contraente sia l’Istituto di
Credito o altro Ente di appartenenza e/o che riguardino coperture
assicurative a favore dell’Istituto o dell’Ente di appartenenza e/o
Casse Interne e/o esterne (di assistenza o previdenza);
e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di
cassa (maneggio di denaro);
f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di
iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di
disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
Convenzione
Polizza
R.C.
Professionale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la
prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell'assicurazione, a condizione che tali richieste traggano origine da un
danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in
essere non oltre 10 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato
(retroattività) e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione
della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità
della polizza stessa (ultrattività).
Garanzia Postuma. Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo
per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o
cambio funzione, l’assicurato, nei confronti del quale non sia stata
disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società, che si
riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo
di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della
polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati alla Società.
In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l’estensione
della copertura. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo
giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il
quale è stato pagato il premio, che dovrà essere corredata dalla
dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà
equivalente a quello pagato per l’annualità immediatamente
precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione
del rapporto assicurativo.
E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture
assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la
copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di
risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi
periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i
suddetti eventi.
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
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