Brochure Aletheia Iscritti 2019 Brochure-iscritti-2019-2 | Page 14

COSA ESCLUDE. LA GARANZIA NON VALE PER I DANNI: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b); b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi; c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma; d) derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi, il tutto riferito a contratti assicurativi in cui il contraente sia l’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell’Istituto o dell’Ente di appartenenza e/o Casse Interne e/o esterne (di assistenza o previdenza); e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro); f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale; Convenzione Polizza R.C. Professionale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste traggano origine da un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato (retroattività) e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa (ultrattività). Garanzia Postuma. Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’assicurato, nei confronti del quale non sia stata disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società, che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati alla Società. In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l’estensione della copertura. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, che dovrà essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza. Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà equivalente a quello pagato per l’annualità immediatamente precedente il fatto – come sopra indicato – che determina la cessazione del rapporto assicurativo. E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA 13