A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia comprende:
Polizza
R.C.
Professionale
• smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non
al portatore
• rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi;
• attività svolta c/o uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria,
operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze
e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di
titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti
cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni a
persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di
documenti contraffatti;
• svolgimento dell’attività assicurativa, senza alcun aumento di premio;
• danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali
e delle attrezzature in affidamento.
La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali SPESE
LEGALI della difesa in giudizio offerta dalla Compagnia (per un
massimale pari ad un quarto di quello della polizza di riferimento). E’
indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della
polizza si attiva esclusivamente laddove l’Assicurato sia chiamato in
giudizio dalla banca o da un terzo; è conseguentemente indispensabile
che l’iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il
presunto danno patrimoniale imputatogli dall’azienda, riservandosi la
successiva denuncia dello stesso all’assicurazione, ma resista alle
richieste del datore di lavoro, coinvolgendo immediatamente il
Sindacato e/o la Compagnia nel contenzioso che lo riguarda.
Convenzione
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto
questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi
di legge e di CCNL, a fronte di perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito
o altro Ente di appartenenza, in relazione all'espletamento ed
all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e
svolti nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o
interinali).
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito,
dopo aver risarcito il danno al terzo, si rivalga sul dipendente.
COSA GARANTISCE
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