100% Fitness Mag - Anno VII Giugno 2013 | Page 67

67 100% FITNESS MAGAZINE nare un consulente tecnico, produrre atti e documenti ed infine chiedere, come garanzia, il sequestro conservativo sui beni dell’imputato. Erroneamente si sostiene, purtroppo, che la costituzione di parte civile sia solamente un mezzo processuale utile al fine di chiedere un risarcimento economico del danno conseguente al reato ignorando, invece, la funzione primaria dell’istituto ossia quella di consentire al danneggiato dal reato di divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie “ragioni” e vedendo (si spera) soddisfatte le proprie “pretese”. Il codice di procedura penale disciplina, inoltre, a pena di inammissibilità della richiesta, dei “tempi tecnici” entro cui la costituzione deve essere fatta; quest’ultima può compiersi solamente dopo che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato e rispettando due termini: il primo scatta all’inizio dell’udienza preliminare nel momento in cui il giudice accerti in udienza la regolare costituzione delle parti, il secondo (termine finale) è, invece, il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento. Dopo tale momento la dichiarazione di parte civile è inammissibile essendo detto termine stabilito a pena di decadenza. Materialmente la costituzione di parte civile consiste nel deposito dell’atto di costituzione redatto dal legale che viene presentato o direttamente in udienza oppure prima tramite il deposito nella cancelleria del Giudice procedente; in questa seconda ipotesi l’atto deve necessariamente essere notificato per conoscenza alle altre parti processuali (imputato e pubblico ministero). Infine, alla parte civile viene riconosciuto anche il diritto di impugnare la decisione finale (sentenza di primo grado o appello) qualora questa sia ritenuta ingiusta, impugnazione che potrà essere però limitata solamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa civilistica di risarcimento. Ricapitolando, quindi, qualora siate rimaste vittime di un reato e desiderate vedere soddisfatte le vostre ragioni e pretese, quantomeno nella forma di un risarcimento economico del danno, si consiglia di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista per sottoporre la vicenda alla sua attenzione e valutare attentamente i tempi e le modalità doverosi per la costituzione di parte civile nel processo penale. Attenzione, quindi, a non perdere tale diritto giacché ciò potrebbe comportare l’esclusione dal processo penale e la necessità di dover instaurare una apposita azione di risarcimento in sede civile. Si evidenzia che la predetta materia necessiterebbe di ulteriori precisazioni e chiarimenti non possibili in questa sede per necessità di brevità di esposizione.