67
100% FITNESS MAGAZINE
nare un consulente tecnico, produrre
atti e documenti ed infine chiedere,
come garanzia, il sequestro conservativo sui beni dell’imputato.
Erroneamente si sostiene, purtroppo,
che la costituzione di parte civile sia
solamente un mezzo processuale utile al fine di chiedere un risarcimento
economico del danno conseguente
al reato ignorando, invece, la funzione primaria dell’istituto ossia quella
di consentire al danneggiato dal
reato di divenire parte attiva nel
processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il
Giudice, il Pubblico Ministero e
con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie “ragioni”
e vedendo (si spera) soddisfatte
le proprie “pretese”.
Il codice di procedura penale disciplina, inoltre, a pena di inammissibilità
della richiesta, dei “tempi tecnici”
entro cui la costituzione deve essere
fatta; quest’ultima può compiersi solamente dopo che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale nei
confronti dell’imputato e rispettando
due termini: il primo scatta all’inizio
dell’udienza preliminare nel momento in cui il giudice accerti in udienza
la regolare costituzione delle parti, il
secondo (termine finale) è, invece,
il momento in cui il giudice accerta
la regolare costituzione delle parti
prima dell’inizio del dibattimento.
Dopo tale momento la dichiarazione
di parte civile è inammissibile essendo detto termine stabilito a pena di
decadenza.
Materialmente la costituzione di
parte civile consiste nel deposito
dell’atto di costituzione redatto dal
legale che viene presentato o direttamente in udienza oppure prima tramite il deposito nella cancelleria del
Giudice procedente; in questa seconda ipotesi l’atto deve necessariamente
essere notificato per conoscenza alle
altre parti processuali (imputato e
pubblico ministero).
Infine, alla parte civile viene riconosciuto anche il diritto di impugnare
la decisione finale (sentenza di primo
grado o appello) qualora questa sia
ritenuta ingiusta, impugnazione che
potrà essere però limitata solamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa
civilistica di risarcimento.
Ricapitolando, quindi, qualora siate
rimaste vittime di un reato e desiderate vedere soddisfatte le vostre
ragioni e pretese, quantomeno nella
forma di un risarcimento economico
del danno, si consiglia di rivolgersi
prontamente ad un avvocato penalista per sottoporre la vicenda alla sua
attenzione e valutare attentamente i
tempi e le modalità doverosi per la
costituzione di parte civile nel processo penale.
Attenzione, quindi, a non perdere
tale diritto giacché ciò potrebbe comportare l’esclusione dal processo penale e la necessità di dover instaurare
una apposita azione di risarcimento
in sede civile.
Si evidenzia che la predetta materia necessiterebbe di ulteriori
precisazioni e chiarimenti non
possibili in questa sede per necessità di brevità di esposizione.