100% Fitness Mag - Anno VII Gennaio 2013 | Page 59

59 100% FITNESS MAGAZINE stalker. Una prima tipologia di molestatore insistente è stata definita “il risentito”; il suo comportamento è sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito ed è quindi alimentato dalla ricerca di vendetta. La seconda tipologia di stalker è stata denominata “il bisognoso d’affetto”, una tipologia che è motivata dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia o l’amore. Una terza tipologia di persecutore è quella definita come “il corteggiatore incompetente”, ossia colui il quale tiene un comportamento alimentato dalla sua scarsa o inesistente competenza relazionale che si traduce in comportamenti opprimenti, espliciti e, quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivi e villani. Esiste poi “il respinto” , un persecutore che diventa tale in reazione ad un rifiuto. È in genere un ex fidanzato che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi per l’abbandono; la persecuzione rappresenta, in questo caso, una forma di relazione che lo rassicura rispetto alla perdita totale, percepita come intollerabile. Infine, è stata descritta una categoria di stalker definita “il predatore” e costituita da un molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. Purtroppo rispetto ad altri tipi di molestie, lo stalking, per essere definito tale, deve essere caratterizzato dalla continuità; la continuazione e reiterazione degli atti persecutori,in un certo lasso di tempo, è un elemento costitutivo del reato. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in una sola occasione, non integreranno la fattispecie delittuosa ex art. 612 bis CP ma quelle più tradizionali del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengano poste in essere più di una singola volta. Ad esempio se la vittima per alcuni giorni riceve sms, messaggi di posta elettronica, telefonate, squilli, approcci per strada, visite ecc., tali comportamenti non possono essere considerati un vero e proprio stalking. Ancora non integra il reato di stalking l’atteggiamento di un fidanzato lasciato, che per qualche giorno tenta di riconciliarsi, oppure che anche nel tempo invia qualche sms o fa qualche telefonata: l’intento deve essere chiaro e deve essere chiaramente persecutorio. Occorre, inoltre, che detti comportamenti persecutori siano reiterati in un tempo ragionevole atto a “ingenerare” nella vittima uno stato d’ansia o di paura. Va ricordato che la legge sullo stalking va riferita anche ad altri aspetti della vita: è considerato stalking l’atteggiamento della vicina di casa che mette in atto comportamenti o azioni tali da generare ansia, disturbare il normale svolgimento della vita fino al punto di far cambiare abitudini al proprio vicino di casa, così come sono persecutorie le condotte poste in essere sui luoghi di lavoro da parte di capi e colleghi al solo fine di generare ansia e disagio alla vittima. Anche su internet la legge trova applicazione: spesso nelle chat o in alcuni forum si assiste ad una vera e propria persecuzione nei confronti di alcune persone che esasperate sono costrette ad abbandonare la chat o a cambiare o cancellare il proprio profilo. Ma cosa bisogna fare se si è vittima di stalking? Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha ben sei mesi di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti per proporre denuncia-querela. Quindi, in caso sussistano elementi idonei tali da configurare il reato di stalking, si consiglia vivamente di non ignorare il problema, e di cercare di raccogliere, nel minor tempo possibile, prove che dimostrino l’esistenza delle molestie ossessive. Sarà, quindi, opportuno rivolgersi ad un avvocato penalista il quale, in prima battuta, potrà procedere ad una richiesta, rivolta al Questore, di ammonimento nei confronti del molestatore affinché quest’ultimo interrompa immediatamente la sua condotta assillante; qualora, invece, si sia già in possesso di prove concrete si procederà direttamente ad una denuncia-querela nei confronti dello stalker. In tutti i casi si consiglia ,comunque, fin dai primi atti del molestatore, di fare sempre una denuncia cautelativa alle forze dell’ordine. Attenzione, quindi, a non sottovalutare il vostro molestatore; spesso, infatti, si tende ad evitare di riconoscere il pericolo finendo per sminuire il rischio e aiutare addirittura lo stalker. E’importante produrre prove delle molestie,soprattutto testimonianze, quindi non lasciatevi prendere dalla paura o dalla rabbia e raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti(ad esempio annotate sempre su un foglio di carta tutte le telefonate ricevute, non cancellate gli sms le e.mail ecc..). In caso vi sentiate in pericolo o seguiti recatevi sempre dalle forze dell’ordine. Lo stalking è un reato dalle conseguenze dannose e nessuna donna dovrebbe essere costretta a subire tali spregevoli vessazioni. Non esitate, quindi, a denunciare i vostri molestatori e ricordate che solo ribellandosi alle violenze subite sarà possibile voltare pagina e guardare al futuro.