100% Fitness Mag - Anno VII Gennaio 2013 | Page 59
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stalker.
Una prima tipologia di molestatore insistente è stata definita “il risentito”;
il suo comportamento è sospinto dal
desiderio di vendicarsi di un danno o
di un torto che ritiene di aver subito
ed è quindi alimentato dalla ricerca
di vendetta.
La seconda tipologia di stalker è stata
denominata “il bisognoso d’affetto”, una tipologia che è motivata
dalla ricerca di una relazione e di
attenzioni che possono riguardare
l’amicizia o l’amore.
Una terza tipologia di persecutore è
quella definita come “il corteggiatore incompetente”, ossia colui
il quale tiene un comportamento
alimentato dalla sua scarsa o inesistente competenza relazionale che
si traduce in comportamenti opprimenti, espliciti e, quando non riesce
a raggiungere i risultati sperati, anche
aggressivi e villani.
Esiste poi “il respinto” , un persecutore che diventa tale in reazione ad
un rifiuto. È in genere un ex fidanzato
che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi per l’abbandono; la
persecuzione rappresenta, in questo
caso, una forma di relazione che lo
rassicura rispetto alla perdita totale,
percepita come intollerabile.
Infine, è stata descritta una categoria
di stalker definita “il predatore” e
costituita da un molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con
una vittima che può essere pedinata,
inseguita e spaventata.
Purtroppo rispetto ad altri tipi di molestie, lo stalking, per essere definito
tale, deve essere caratterizzato dalla
continuità; la continuazione e reiterazione degli atti persecutori,in un
certo lasso di tempo, è un elemento
costitutivo del reato.
Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in una sola occasione,
non integreranno la fattispecie delittuosa ex art. 612 bis CP ma quelle
più tradizionali del tipo “minaccia” o
“molestia”, magari continuate se dette condotte vengano poste in essere
più di una singola volta. Ad esempio
se la vittima per alcuni giorni riceve
sms, messaggi di posta elettronica, telefonate, squilli, approcci per strada,
visite ecc., tali comportamenti non
possono essere considerati un vero e
proprio stalking. Ancora non integra
il reato di stalking l’atteggiamento di
un fidanzato lasciato, che per qualche
giorno tenta di riconciliarsi, oppure
che anche nel tempo invia qualche
sms o fa qualche telefonata: l’intento deve essere chiaro e deve essere
chiaramente persecutorio. Occorre,
inoltre, che detti comportamenti persecutori siano reiterati in un tempo
ragionevole atto a “ingenerare” nella
vittima uno stato d’ansia o di paura.
Va ricordato che la legge sullo stalking
va riferita anche ad altri aspetti della
vita: è considerato stalking l’atteggiamento della vicina di casa che mette
in atto comportamenti o azioni tali da
generare ansia, disturbare il normale
svolgimento della vita fino al punto
di far cambiare abitudini al proprio
vicino di casa, così come sono persecutorie le condotte poste in essere
sui luoghi di lavoro da parte di capi e
colleghi al solo fine di generare ansia
e disagio alla vittima. Anche su internet la legge trova applicazione: spesso
nelle chat o in alcuni forum si assiste
ad una vera e propria persecuzione
nei confronti di alcune persone che
esasperate sono costrette ad abbandonare la chat o a cambiare o cancellare
il proprio profilo.
Ma cosa bisogna fare se si è vittima
di stalking?
Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha ben sei
mesi di tempo dal momento in cui
si sono verificati i fatti per proporre
denuncia-querela.
Quindi, in caso sussistano elementi
idonei tali da configurare il reato di
stalking, si consiglia vivamente di
non ignorare il problema, e di cercare
di raccogliere, nel minor tempo possibile, prove che dimostrino l’esistenza
delle molestie ossessive.
Sarà, quindi, opportuno rivolgersi
ad un avvocato penalista il quale,
in prima battuta, potrà procedere
ad una richiesta, rivolta al Questore,
di ammonimento nei confronti del
molestatore affinché quest’ultimo
interrompa immediatamente la sua
condotta assillante; qualora, invece,
si sia già in possesso di prove concrete si procederà direttamente ad
una denuncia-querela nei confronti
dello stalker.
In tutti i casi si consiglia ,comunque,
fin dai primi atti del molestatore, di
fare sempre una denuncia cautelativa
alle forze dell’ordine.
Attenzione, quindi, a non sottovalutare il vostro molestatore; spesso, infatti, si tende ad evitare di riconoscere il pericolo finendo per sminuire il
rischio e aiutare addirittura lo stalker.
E’importante produrre prove delle
molestie,soprattutto testimonianze,
quindi non lasciatevi prendere dalla paura o dalla rabbia e raccogliete
più dati possibili sui fastidi subiti(ad
esempio annotate sempre su un foglio di carta tutte le telefonate ricevute, non cancellate gli sms le e.mail
ecc..). In caso vi sentiate in pericolo
o seguiti recatevi sempre dalle forze
dell’ordine.
Lo stalking è un reato dalle conseguenze dannose e nessuna donna
dovrebbe essere costretta a subire
tali spregevoli vessazioni.
Non esitate, quindi, a denunciare i
vostri molestatori e ricordate che solo
ribellandosi alle violenze subite sarà
possibile voltare pagina e guardare
al futuro.