100% Fitness Mag - Anno IV Luglio 2010 | Page 70

lifestyle vivere in condominio CERTIFICAZIONE ENERGETICA Questa sconosciuta Domanda: Sono proprietario di un appartamento in un Condominio dove non c’è impianto centralizzato di riscaldamento ma ognuno ha la sua caldaia. Volendo vendere il mio immobile , mi sono sentito richiedere dal potenziale cliente la consegna dell’ “ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”. Ma sono obbligato a darglielo? (Davide L. Sorrento) Risposta: Risponde Teresa Pane Amministratore Per quesiti o dubbi sul “ Vivere in Condominio” scrivere a [email protected] 70 | 100% Fitness Magazine Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 (Regolamento sul Rendimento energetico in edilizia (Dm Sviluppo economico), sono arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’articolo 6 comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005 in applicazione della direttiva 2002/91/CE . Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. E’ da tale dichiarazione che si può determinare il valore di vendita o di affitto dell’immobile o alloggio. Il decreto è da applicarsi per i seguenti interventi: - nuova costruzione o ristrutturazione integrale per edifici con superficie maggiore a 1000 metri quadrati e per ampliamenti di volume maggiore al 20% (applicazione integrale); - ristrutturazione integrale per edifici con superficie minore a 1000 metri quadri o ristrutturazione parziale e manutenzione straordinaria dell’involucro indipendentemente dalla superficie (applicazione limitata); - sostituzione o ristrutturazione integrale dell’impianto termico (applicazione limitata); - edifici esistenti (tutti a partire dal 1° luglio 2009) La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile (anche dall’inquilino), richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile. L’attestato di certificazione energetica andrà ad influire sulla valutazione di vendita o di affitto dell’immobile. I soggetti responsabili del controllo e della manutenzione degli impianti dunque, sono il proprietario, il conduttore, l’amministratore o un terzo per essi. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione deve redigere un rapporto conforme ai modelli previsti dal decreto 192. Va tuttavia detto che molti giuristi ritengono che non sia obbligatoria la consegna di tale certificazione al compratore o inquilino perché la normativa, che prevede l’obbligo di fare la dichiarazione non ne prevede anche l’obbligo di consegna; quindi non c’è nullità dell’atto se questa non viene allegata. E’ anche possibile per il proprietario o per l’utilizzatore dell’alloggio fare una autodichiarazione di certificazione energetica; in questo caso la classe energetica di riferimento risulterà essere quella più bassa (classe “G”) della scala energetica predisposta da Decreto Ministeriale del 26.6.2009. Le Linee guida del suddetto Decreto si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di cer-