lifestyle
vivere in condominio
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Questa sconosciuta
Domanda:
Sono proprietario di un appartamento in un Condominio dove non c’è impianto centralizzato di riscaldamento ma ognuno ha la sua caldaia. Volendo vendere il mio immobile , mi sono sentito richiedere dal potenziale cliente la consegna dell’ “ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.
Ma sono obbligato a darglielo? (Davide L. Sorrento)
Risposta:
Risponde
Teresa Pane
Amministratore
Per quesiti o dubbi sul
“ Vivere in Condominio”
scrivere a
[email protected]
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Con il Decreto ministeriale del 26 giugno
2009 (Regolamento sul Rendimento energetico in edilizia (Dm Sviluppo economico),
sono arrivate le Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, previste
dall’articolo 6 comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005 in applicazione della direttiva
2002/91/CE .
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia
redigere l’attestato di certificazione energetica
per le singole unità immobiliari, anche sotto
i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti
che di nuova costruzione), come previsto
dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. E’
da tale dichiarazione che si può determinare
il valore di vendita o di affitto dell’immobile
o alloggio.
Il decreto è da applicarsi per i seguenti interventi:
- nuova costruzione o ristrutturazione integrale per edifici con superficie maggiore a
1000 metri quadrati e per ampliamenti di
volume maggiore al 20% (applicazione integrale);
- ristrutturazione integrale per edifici con
superficie minore a 1000 metri quadri o
ristrutturazione parziale e manutenzione
straordinaria dell’involucro indipendentemente dalla superficie (applicazione limitata);
- sostituzione o ristrutturazione integrale
dell’impianto termico (applicazione limitata);
- edifici esistenti (tutti a partire dal 1° luglio
2009)
La procedura di certificazione energetica
degli edifici prevede che il titolare del titolo
abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile (anche dall’inquilino), richieda, a proprie
spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai
sensi del Dpr di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione
energetica dell’immobile. L’attestato di certificazione energetica andrà ad influire sulla valutazione di vendita o di affitto dell’immobile.
I soggetti responsabili del controllo e della
manutenzione degli impianti dunque, sono il
proprietario, il conduttore, l’amministratore o
un terzo per essi.
L’operatore incaricato del controllo e della
manutenzione deve redigere un rapporto conforme ai modelli previsti dal decreto 192.
Va tuttavia detto che molti giuristi ritengono
che non sia obbligatoria la consegna di tale
certificazione al compratore o inquilino perché la normativa, che prevede l’obbligo di fare
la dichiarazione non ne prevede anche l’obbligo di consegna; quindi non c’è nullità dell’atto
se questa non viene allegata.
E’ anche possibile per il proprietario o per
l’utilizzatore dell’alloggio fare una autodichiarazione di certificazione energetica; in questo
caso la classe energetica di riferimento risulterà essere quella più bassa (classe “G”) della
scala energetica predisposta da Decreto Ministeriale del 26.6.2009.
Le Linee guida del suddetto Decreto si applicano alle Regioni e Province autonome
ancora sprovviste di propri strumenti di cer-