100% Fitness Mag - Anno II Giugno 2008 | Page 76

di Daniela Alviani SOCIETA’ Avvocato Cell. 338.2581049 LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA La successione testamentaria I l testamento viene definito dalla legge come l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Nella redazione di tale atto il testatore – se intende evitare la proposizione di eventuali e future impugnazioni – dovrà necessariamente tenere conto del fatto che la legge attribuisce ad alcuni soggetti, cd. “legittimari”, il diritto intangibile ad una quota del suo patrimonio. Rientrano nella categoria dei legittimari: il coniuge superstite, i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali ed, infine, gli ascendenti legittimi (questi ultimi, però, solo nel caso in cui manchino figli). Pertanto, in presenza di legittimari, nel patrimonio ereditario vengono a distinguersi due parti: la quota disponibile della quale il testatore potrà disporre liberamente attribuendola a chiunque voglia, e la quota di legittima della quale il testatore non potrà disporre liberamente, perché spettante per legge ai legittimari. Passiamo ora ad analizzare come viene a “comporsi” detta quota di legittima. Riserva a favore del coniuge. A favore del coniuge, qualora non vi siano dei figli, è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge. Se il testatore ha un figlio solo, al coniuge sarà riservato un terzo del patrimonio. Se il testatore lascia, invece, più di un figlio al coniuge superstite sarà riservata una quota del patrimonio pari ad un quarto. In ogni caso, ed a prescindere dal numero dei figli, al coniuge superstite spetterà il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, qualora tutto ciò sia di proprietà del defunto o di proprietà comune. Il coniuge separato, al quale però non sia stata addebitata la separazione in virtù di sentenza passata in giudicato, ha i medesimi diritti successori del coniuge non separato. Viceversa, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto unicamente ad un asse- 76 100% Fitness Magazine gno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione era beneficiario di un assegno per gli alimenti a carico del coniuge deceduto. Riserva a favore dei figli. In mancanza del coniuge superstite ed in presenza di un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se il testatore, in mancanza del coniuge, lascia più di un figlio a questi è riservata una quota pari a due terzi del patrimonio ereditario, da dividersi poi in parti uguali tra essi figli. Se chi muore lascia il coniuge ed un solo figlio, a quest’ultimo è riservata una quota par ad un terzo del patrimonio, mentre altro terzo – come visto sopra, spetterà al coniuge superstite. Se vi è coniuge superstite ed i figli sono più d’uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio del genitore defunto, ed all’altro coniuge un quarto. Riserva a favore degli ascendenti legittimi. Se il testatore non lascia né figli, né coniuge, ma solo ascendenti legittimi a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio. Se il testatore, invece, lascia il coniuge e gli ascendenti, al primo sarà riservata una quota del patrimonio pari alla metà, mentre agli ascendenti spetterà una quota pari ad un terzo. Arrivederci al prossimo numero.