di Daniela Alviani
SOCIETA’
Avvocato
Cell. 338.2581049
LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
La successione testamentaria
I
l testamento viene definito dalla legge come l’atto
revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse.
Nella redazione di tale atto il testatore – se intende evitare la proposizione di eventuali e future impugnazioni
– dovrà necessariamente tenere conto del fatto che la
legge attribuisce ad alcuni soggetti, cd. “legittimari”, il
diritto intangibile ad una quota del suo patrimonio.
Rientrano nella categoria dei legittimari: il coniuge superstite, i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
ed, infine, gli ascendenti legittimi (questi ultimi, però,
solo nel caso in cui manchino figli).
Pertanto, in presenza di legittimari, nel patrimonio ereditario vengono a distinguersi due parti: la quota disponibile della quale il testatore potrà disporre liberamente
attribuendola a chiunque voglia, e la quota di legittima
della quale il testatore non potrà disporre liberamente,
perché spettante per legge ai legittimari.
Passiamo ora ad analizzare come viene a “comporsi”
detta quota di legittima.
Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge, qualora non vi siano dei figli, è
riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge.
Se il testatore ha un figlio solo, al coniuge sarà riservato
un terzo del patrimonio.
Se il testatore lascia, invece, più di un figlio al coniuge
superstite sarà riservata una quota del patrimonio pari
ad un quarto.
In ogni caso, ed a prescindere dal
numero dei figli, al coniuge superstite spetterà il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso dei mobili che
la corredano, qualora tutto ciò sia
di proprietà del defunto o di proprietà comune.
Il coniuge separato, al quale però
non sia stata addebitata la separazione in virtù di sentenza passata
in giudicato, ha i medesimi diritti
successori del coniuge non separato. Viceversa, il coniuge al quale
è stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato
ha diritto unicamente ad un asse-
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gno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione era beneficiario di un assegno per gli alimenti a
carico del coniuge deceduto.
Riserva a favore dei figli.
In mancanza del coniuge superstite ed in presenza di
un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se il testatore, in mancanza del coniuge, lascia più
di un figlio a questi è riservata una quota pari a due
terzi del patrimonio ereditario, da dividersi poi in parti
uguali tra essi figli.
Se chi muore lascia il coniuge ed un solo figlio, a
quest’ultimo è riservata una quota par ad un terzo
del patrimonio, mentre altro terzo – come visto sopra,
spetterà al coniuge superstite.
Se vi è coniuge superstite ed i figli sono più d’uno, ad
essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio del genitore defunto, ed all’altro coniuge un quarto.
Riserva a favore
degli ascendenti legittimi.
Se il testatore non lascia né figli, né coniuge, ma solo
ascendenti legittimi a favore di questi è riservato un
terzo del patrimonio.
Se il testatore, invece, lascia il coniuge e gli ascendenti,
al primo sarà riservata una quota del patrimonio pari
alla metà, mentre agli ascendenti spetterà una quota
pari ad un terzo.
Arrivederci al prossimo numero.