32 -- 100% Fitness Magazine - Novembre 2006
Sport e Diritto
di Giuseppe Simone
Un legame indissolubile
S
Sin dai tempi più antichi, l’uomo ha cercato di darsi delle regole
che potessero guidare la normale vita di relazione, che
riuscissero a regolamentare la vita sociale, evitando l’anarchia o
l’applicazione della legge del più forte. Sin dai primordi della sua
nascita, dunque, l’uomo ha percepito forte l’esigenza di
autoregolamentarsi, di stabilire regole certe e precise che
potessero evitare barbarie e soprusi.
Tuttavia solo con l’antico ius romano si è formata una concezione del diritto
così come lo percepiamo adesso; cioè un insieme di regole (contenute in testi
scritti) applicabili a tutti i consociati.
Non c’è da meravigliarsi, dunque, che nel corso dei secoli si è sentita forte
l’esigenza di disciplinare dettagliatamente ogni aspetto della vita. Il diritto, al
giorno d’oggi, entra in ogni momento della nostra esistenza, ne regola
dettagliatamente ogni aspetto più recondito. E dunque, non c’è da
meravigliarsi che la legge regoli anche tutte le attività sportive(soprattutto
quelle praticate agonisticamente).
Insomma se da un lato nel praticare uno sport si manifesta anche quel senso
di profonda libertà insito in ognuno di noi, è anche vero che sono
indispensabili una serie di regole volte a regolamentarne l’intera attività.
In particolare, in Italia, l’attività sportiva è regolata dalla legge 462 del 1942,
la quale ha istituito il CONI, organo di diritto pubblico che ha il compito di
gestire ed organizzare tutti i soggetti che si muovono all’interno del variegato
mondo sportivo, nonché di potenziare e tutelare l’interno panorama sportivo
nazionale.
Per tale ragione, al CONI è stata attribuita un’ampia autonomia, con la
possibilità di costituire al suo interno organi propri e Federazioni; infatti per
il raggiungimento dei suoi scopi di tutela e rafforzamento, tale ente si avvale,
per ogni singolo sport, delle Federazioni Nazionali, le quali, dunque , sono
organi interni al CONI , ed agiscono per promuovere e migliorare(sia in
campo tecnico che amministrativo) lo sport di propria competenza. In
particolare, l’art. 14 della legge 91 dell’81 ha riconosciuto loro un’autonomia
tecnica ed organizzativa, attribuendo ad essi, dunque, natura mista
(pubblica-privata).
A tali Federazioni, inoltre, compete poi, su delega del CONI, il
riconoscimento delle Società che intendono operare nell’ambito sportivo,
offrendo, quindi, la possibilità concreta al cittadino di praticare l’attività
sportiva.
Le Società sportive, quindi, sono quegli enti a base associativa che operano
più concretamente nel mondo dello sport. Il non riconoscimento di una
Società da parte del CONI (o della Federazione per sua delega) comporta la
rinuncia alla pratica agonistica e ai vantaggi fiscali previsti
dall’inquadramento nell’organizzazione ufficiale.
Tali Società inizialmente non avevano scopi di lucro; gli utili infatti potevano
essere reinvestiti solo nel potenziamento dell’attività sociale o elargiti in
bene