XL, l'house organ di OPES anno 1, n°3, marzo 2019 | Page 5
SENZA ATTIVITÀ SPORTIVE, DIDATTICHE E
FORMATIVE SI È ESCLUSI DAL CONI
Dallo scorso 1 gennaio 2019 sono aumentati
sensibilmente gli obblighi delle Società e delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche per rispettare
pedissequamente la delibera del CONI numero
1574 del 18 luglio 2017, pena la cancellazione
dal Registro del CONI e la perdita di tutte le
agevolazioni previste. Per seguire i binari tracciati
dalla disposizione proveniente da Palazzo H, è
necessario dimostrare l’esercizio di attività
didattica, formativa e sportiva. All’interno del
mondo associativo sportivo questi termini hanno
creato molta confusione e generato allarmismo.
A fare chiarezza, però, ci pensano i punti 6, 7 e 8
dell’articolo 2 del “Regolamento di Funzionamento
del Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche”. In poche righe di testo
vengono definiti i tre concetti e fugati molti dubbi.
Per “attività sportiva”, ad esempio, si intendono tutti
quegli eventi organizzati dall’Ente di Promozione
Sportiva di riferimento che sono individuati attraverso
i seguenti indicatori: livello di competizione, livello
organizzativo, luogo fisico, durata del singolo evento
e partecipanti. Pertanto, si evince che ogni sodalizio
sportivo è tenuto a prendere parte ad almeno
un evento organizzato dall’EPS per conservare il
proprio status di società sportiva iscritta al Registro del
CONI. I rappresentanti delle Associazioni Sportive,
inoltre, sono tenuti a comunicare e ad inoltrare
correttamente una serie di dati (l’identificativo
univoco che viene fornito dall’Organismo Sportivo;
la denominazione; l’organizzatore che può essere
un Organismo Sportivo, un comitato periferico,
uno o più Enti giuridici; il periodo di svolgimento;
il livello della manifestazione che può rientrare
nella categoria Nazionale, Regionale, Provinciale; il
tipo, ovvero la tipologia mono-disciplinare o pluri-
disciplinare) all’Ente di Promozione Sportiva, che a
sua volta li inserirà nel Registro del CONI.
Con la locuzione “attività didattica”, invece,
vengono identificati tutti quei corsi propedeutici e di
avviamento allo sport organizzati da un Organismo
Sportivo o da una Associazione o Società sportiva,
solo se espressamente autorizzata dall’Ente di
Promozione Sportiva con il quale è affiliata. Per
ottemperare alle disposizioni della delibera del CONI,
è necessario caricare i corsi compilando i seguenti
campi: identificativo univoco del corso; disciplina
sportiva; identificativo del tecnico responsabile
(codice fiscale); partecipanti (codice fiscale); luogo;
impianto; periodo di svolgimento (indicare la durata
dal giorno/mese/anno al successivo giorno/mese/
anno); frequenza (giornaliera, 4 volte a settimana, 3
giorni a settimana, 2 giorni a settimana o 1 volta a
settimana).
Infine si identificano sotto la voce “attività formativa”
le iniziative finalizzate alla formazione dei
tesserati dell’Organismo Sportivo, nonché tutti
gli appuntamenti divulgativi aperti anche ai non
tesserati, solo se gli argomenti trattati sono pertinenti
alla tecnica e all’ordinamento sportivo. La formazione
di tecnici, dirigenti, giudici di gara o di altre figure che
ruotano intorno al mondo dello sport è prerogativa
degli Enti di Promozione Sportiva ed anche in questo
caso ogni Associazione è obbligata a comunicare i
seguenti dati: tipologia del corso (corsi con esame,
corsi, stage o seminari); categoria da formare
(dirigenti, ufficiali di gara, tecnici, altro); partecipanti
(inserendo correttamente il codice fiscale di ogni
partecipante); disciplina sportiva; identificativo del
tecnico responsabile (codice fiscale); modalità di
erogazione del corso (a distanza, online, aula); livello
(nazionale, regionale, provinciale); luogo; periodo di
svolgimento; ore complessive della formazione.
Se da una parte adempiere alle disposizioni della
delibera n. 1574 del 18 luglio 2017 potrebbe
sembrare complicato e richiedere un lungo
procedimento, dall’altra è doveroso sottolineare
che, affinché un’Associazione Sportiva Dilettantistica
o una Società mantenga il suo status all’interno
del Registro del CONI, con tutti i benefici e le
agevolazioni che ne conseguono, è fondamentale
adeguarsi o seguire alla lettera ogni singolo aspetto
indicato nel decreto.
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