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GLI SPAZI COSMICI - REGIME GIURIDICO INTERNAZIONALE
DI DANILA ZAPPALÀ
Sin da quando, ai primordi della civiltà, l’uomo ha alzato gli
occhi al cielo ed ha ammirato, stupefatto, lo spettacolo che
si presentava ai suoi occhi, ha focalizzato la propria
attenzione sullo studio e la conoscenza dei fenomeni celesti.
Man mano che la ricerca proseguiva e nuove conoscenze si
aggiungevano alle precedenti, egli ha cominciato a
fantasticare e ad immaginare che ci fosse la vita in altri
mondi.
Le numerose leggende sorte tra molti popoli antichi
testimoniano quelle che, da semplici fantasie, finirono, con
il tempo, col diventare vere e proprie speranze. Presso i
popoli della Mesopotamia, per esempio, si raccontava che
, intrepido protagonista di una delle leggende più
famose, avesse chiesto ad un’aquila, che era l’animale che
si riteneva potesse volare più in alto di tutti, di essere portato
a visitare i cieli dei vari pianeti; ma siccome volle volare
troppo in alto,
ebbe le vertigini e precipitò. Nel periodo
ellenistico
nella sua originalissima
opera “La Storia Vera”, descrive voli interplanetari e popoli
extraterrestri dalle fisionomie assai singolari, precorrendo
quella che è la fantascienza contemporanea. Nei secoli
successivi, poi, il celebre
, narra di una
fantasiosa avventura negli imperi del Sole e della Luna. E
senza numero sono gli scrittori che da allora, a vari livelli,
si sono susseguiti, occupandosi sempre più intensamente
dell’argomento. Le fantasie, però, non sono mai state
sufficienti ad indicare il modo attraverso il quale si sarebbe
potuto realizzare quel sogno.
scrittore
celebre per i suoi racconti dell’orrore, descrivendo il viaggio
sulla Luna di Hans Pfall, protagonista di uno dei suoi
racconti, fu il primo a tentare di fornire una spiegazione
scientifica sul sistema adottato dal suo protagonista per
raggiungere il nostro satellite.
Tuttavia, solo all’inizio del nostro secolo ci si preoccupò di
studiare in maniera seria e razionale la possibilità di lasciare
la Terra e di esplorare lo spazio. Da allora i passi compiuti
dall’Astronautica sono stati notevoli, ed i voli interplanetari
con equipaggio a bordo non sembrano più tanto lontani. La
certezza che un giorno l’uomo conquisterà lo spazio segna,
infatti, le caratteristiche della cultura del nostro tempo e
poiché il diritto e la giurisprudenza si occupano di disciplinare
tutti gli aspetti nei quali si concretizza la nostra vita sociale,
a livello internazionale non ci si poteva esimere dal non
disciplinare questo nuovo aspetto della realtà. Il regime degli
spazi cosmici ha formato, infatti, oggetto di numerose
convenzioni
promosse
ed
elaborate
dall’ONU
(Organizzazione delle Nazioni Unite). Fondamentale, in tal
senso, è, per esempio, il Trattato del 27 gennaio 1967 sui
“Principi relativi alle attività degli Stati in materia
d’Esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra atmosferico, inclusi la Luna ed altri corpi celesti”. Tale
Trattato, oltre ad affermare che gli spazi cosmici non
possono essere sottoposti alla sovranità d’alcuno Stato (art.
I e II), definisce gli astronauti come “inviati dell’umanità”
ed impegna gli Stati che lo hanno ratificato a dar loro ogni
possibile assistenza in caso d’incidenti, pericolo od
atterraggio d’emergenza (art. V). Inoltre, prevede la
responsabilità dello Stato nazionale e dello Stato dal cui
territorio l’oggetto spaziale è lanciato per i danni procurati
dalle attività cosmiche (art. VI e VII) ed attribuisce allo Stato
nel quale l’oggetto è registrato piena “giurisdizione e
controllo” sull’oggetto medesimo (art. VIII). Quindi, non solo
vi è libertà di navigazione degli spazi cosmici, in virtù del
principio sulla libertà di sorvolo degli
, ma lo
Stato che lancia il satellite, o la navicella spaziale, ha diritto
al governo esclusivo di questi ultimi.
Tra le altre Convenzioni ricordiamo, poi: l’Accordo del 22
aprile 1968 sul salvataggio e ritorno degli astronauti e sulla
restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra –
atmosferico; la Convenzione del 25 marzo 1972 sulla
responsabilità per danni causati da oggetti lanciati nello
spazio extra – atmosferico e l’Accordo del 5 dicembre 1979
sulle attività degli Stati, sulla Luna e su altri corpi celesti. Il
Trattato del 27 gennaio 1967 sancisce i
cui
gli Stati devono attenersi nell’esercizio delle loro attività
cosmiche; i trattati che sono seguiti dopo (io ne ho citati
solo alcuni) disciplinano, invece, le fattispecie in maniera più
specifica. Inoltre, rileva il fatto che anche per gli spazi
cosmici può parlarsi di risorse naturali, anche se (per ora)
solo con riferimento all’u ѥ