UFOCTLINE N.13 (Gen -Mar 2014) | Page 19

Pagina 19 GLI SPAZI COSMICI - REGIME GIURIDICO INTERNAZIONALE DI DANILA ZAPPALÀ Sin da quando, ai primordi della civiltà, l’uomo ha alzato gli occhi al cielo ed ha ammirato, stupefatto, lo spettacolo che si presentava ai suoi occhi, ha focalizzato la propria attenzione sullo studio e la conoscenza dei fenomeni celesti. Man mano che la ricerca proseguiva e nuove conoscenze si aggiungevano alle precedenti, egli ha cominciato a fantasticare e ad immaginare che ci fosse la vita in altri mondi. Le numerose leggende sorte tra molti popoli antichi testimoniano quelle che, da semplici fantasie, finirono, con il tempo, col diventare vere e proprie speranze. Presso i popoli della Mesopotamia, per esempio, si raccontava che , intrepido protagonista di una delle leggende più famose, avesse chiesto ad un’aquila, che era l’animale che si riteneva potesse volare più in alto di tutti, di essere portato a visitare i cieli dei vari pianeti; ma siccome volle volare troppo in alto, ebbe le vertigini e precipitò. Nel periodo ellenistico nella sua originalissima opera “La Storia Vera”, descrive voli interplanetari e popoli extraterrestri dalle fisionomie assai singolari, precorrendo quella che è la fantascienza contemporanea. Nei secoli successivi, poi, il celebre , narra di una fantasiosa avventura negli imperi del Sole e della Luna. E senza numero sono gli scrittori che da allora, a vari livelli, si sono susseguiti, occupandosi sempre più intensamente dell’argomento. Le fantasie, però, non sono mai state sufficienti ad indicare il modo attraverso il quale si sarebbe potuto realizzare quel sogno. scrittore celebre per i suoi racconti dell’orrore, descrivendo il viaggio sulla Luna di Hans Pfall, protagonista di uno dei suoi racconti, fu il primo a tentare di fornire una spiegazione scientifica sul sistema adottato dal suo protagonista per raggiungere il nostro satellite. Tuttavia, solo all’inizio del nostro secolo ci si preoccupò di studiare in maniera seria e razionale la possibilità di lasciare la Terra e di esplorare lo spazio. Da allora i passi compiuti dall’Astronautica sono stati notevoli, ed i voli interplanetari con equipaggio a bordo non sembrano più tanto lontani. La certezza che un giorno l’uomo conquisterà lo spazio segna, infatti, le caratteristiche della cultura del nostro tempo e poiché il diritto e la giurisprudenza si occupano di disciplinare tutti gli aspetti nei quali si concretizza la nostra vita sociale, a livello internazionale non ci si poteva esimere dal non disciplinare questo nuovo aspetto della realtà. Il regime degli spazi cosmici ha formato, infatti, oggetto di numerose convenzioni promosse ed elaborate dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Fondamentale, in tal senso, è, per esempio, il Trattato del 27 gennaio 1967 sui “Principi relativi alle attività degli Stati in materia d’Esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra atmosferico, inclusi la Luna ed altri corpi celesti”. Tale Trattato, oltre ad affermare che gli spazi cosmici non possono essere sottoposti alla sovranità d’alcuno Stato (art. I e II), definisce gli astronauti come “inviati dell’umanità” ed impegna gli Stati che lo hanno ratificato a dar loro ogni possibile assistenza in caso d’incidenti, pericolo od atterraggio d’emergenza (art. V). Inoltre, prevede la responsabilità dello Stato nazionale e dello Stato dal cui territorio l’oggetto spaziale è lanciato per i danni procurati dalle attività cosmiche (art. VI e VII) ed attribuisce allo Stato nel quale l’oggetto è registrato piena “giurisdizione e controllo” sull’oggetto medesimo (art. VIII). Quindi, non solo vi è libertà di navigazione degli spazi cosmici, in virtù del principio sulla libertà di sorvolo degli , ma lo Stato che lancia il satellite, o la navicella spaziale, ha diritto al governo esclusivo di questi ultimi. Tra le altre Convenzioni ricordiamo, poi: l’Accordo del 22 aprile 1968 sul salvataggio e ritorno degli astronauti e sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra – atmosferico; la Convenzione del 25 marzo 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti lanciati nello spazio extra – atmosferico e l’Accordo del 5 dicembre 1979 sulle attività degli Stati, sulla Luna e su altri corpi celesti. Il Trattato del 27 gennaio 1967 sancisce i cui gli Stati devono attenersi nell’esercizio delle loro attività cosmiche; i trattati che sono seguiti dopo (io ne ho citati solo alcuni) disciplinano, invece, le fattispecie in maniera più specifica. Inoltre, rileva il fatto che anche per gli spazi cosmici può parlarsi di risorse naturali, anche se (per ora) solo con riferimento all’u ѥ