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E’ importante segnalare come per la certificazione energetica siano in vigore ad oggi sistemi molto diversi nelle varie Regioni, con differenze sensibili per quanto riguarda l’accreditamento dei certificatori, i controlli e le sanzioni da applicare. E’ da ritenere un ca so a parte quello della Provincia Autonoma di Bolzano. Il regolamento nato dal Decreto del Presidente della Provincia il 29/09/2004, il primo in Italia, ha introdotto la certificazione energetica obbligatoria e definito i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, determinando le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definito lo spessore di coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica. Ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di abitabilità, le classi di edifici ammesse dal regolamento dell’Agenzia CasaClima sono le seguenti: - classe B, quando l’indice termico è inferiore ai 50 kWh/mq l’anno; - classe A, quando l’indice termico è inferiore ai 30 kWh/mq l’anno; - classe Gold (casa passiva) quando l’indice termico non supera i 10 kWh/mq l’anno. La Provincia di Trento rappresenta un altro esempio estremamente positivo perché impone per gli edifici di nuova costruzione la dotazione dell’ Attestato di Certificazione Energetica che viene rilasciata da un tecnico qualificato che oltre alla frequentazione di un corso specifico deve aver superato un esame finale. Dal 1° novembre 2009 inoltre il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è la classe B, il più restrittivo d’Italia insieme a quello di Bolzano. E’ importante segnalare Liguria, Lombardia e Piemonte che prevedono controlli e sanzioni sia in fase di edificazione sia successivamente alla realizzazione degli edifici. Si tratta di un aspetto fondamentale che molto spesso ed in molte Regioni non viene affrontato. Le ammende riguardano il caso in cui i costruttori degli immobili non consegnino la certificazione energetica al proprietario e quando il certificatore rilascia un attestato non veritiero o dichiara un falso impedimento all’installazione dei pannelli solari. E’ interessante notare come con la L.R. 13 del 2007 del Piemonte vengano sanzionati anche i proprietari degli immobili in cui non sono stati installati impianti solari termici integrati nella struttura edilizia con una multa tra i 5.000 ed i 15.000 Euro. Lo stesso discorso vale per gli impianti di solare fotovoltaico per i quali la multa varia tra i 2.000 ed i 10.000 Euro. In Lombardia invece la sanzione economica in caso di mancanza dell’allegato energetico nelle compravendite e nei nuovi edifici varia tra i 2.500 ed i 10.000 Euro. In Emilia-Romagna i controlli vengono effettuati su un campione rappresentativo (circa il 5% del totale) degli edifici presenti, ancora troppo poco per consentire una corretta verifica di ciò che è stato realizzato. In Toscana invece si è persa una grande opportunità a riguardo: sono infatti previste, in caso di mancanza dell’attestato di certificazione energetica, soltanto sanzioni non pecuniarie e quindi i fabbricati in questione verranno inseriti nella classe energetica più bassa; tutto ciò è da vedere ancor di più in senso negativo anche in seguito all’allargamento dell’infrazione dell’UE nei confronti del nostro Paese per aver introdotto l’autocertificazione, proprio perché rischia di sfalsare la condizione reale degli edifici non certificati. Un elemento positivo è quello introdotto in Friuli Venezia-Giulia con il Decreto del Presidente della Regione del 25/8/2010 con il quale viene regolamentato l’accreditamento dei certificatori energetici. La scelta innovativa è stata quella di agevolare la certificazione a chi è abilitato anche in altre Regioni, riconoscendo ad esempio i corsi CasaClima 25