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fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. E’ seguito poi il Decreto Legislativo 115/2008 che ha introdotto scomputi volumetrici per gli edifici con maggiore spessore delle murature esterne e dei solai, in modo da favorire un migliore isolamento termico. Con il DPR n.50 del 2/4/2009 sono stati invece definiti i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici. Il testo fissava i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, ed introduce il valore massimo ammissibile di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio. Un altro intervento importante per il nostro Paese è quello del cosiddetto “Decreto Rinnovabili”, il DL 28 del 2011, entrato in vigore il 1o Giugno 2012. Con questo provvedimento per i nuovi edifici e nei casi di ristrutturazioni, è diventato obbligatorio fare ricorso all’energia rinnovabile almeno per il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria ed in aggiunta soddisfare sempre da fonti rinnovabili la somma di parte dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in quantità sempre più crescenti fino al 2017. Oltre alle rinnovabili termiche il Decreto stabilisce vincoli importanti anche per la parte elettrica dei fabbisogni degli edifici. L’obbligo riguarda l’installazione di impianti da fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell’edificio. Per tutti gli edifici pubblici questi requisiti vengono incrementati del 10%. E’ sul tema della certificazione energetica che si è tenuta la partita più importante. Nel corso degli ultimi anni l’Italia è arrivata quasi sempre in ritardo nel recepimento delle Direttive Europee, spesso evidenziando lacune di fondamentale importanza. Infatti dopo due richiami, nel 2010 e nel 2011, è arrivato il 26 Aprile scorso il deferimento alla Corte di Giustizia Europea in merito al mancato rispetto della Direttiva 2002/91. Finalmente, con lo schema di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2013, si è colmato almeno in parte il ritardo normativo e dato risposta alla procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea sul recepimento della Direttiva 2002/91, in merito all’accreditamento dei certificatori energetici e sui controlli degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Sulla certificazione energetica degli edifici la Direttiva prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Si tratta di un elemento essenziale in quanto permette di avere un quadro chiaro della qualità dell’edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi. Tali attestati e le relative ispezioni devono essere rispettivamente compilati ed eseguite da esperti qualificati e/o accreditati. Inizialmente l’Italia aveva ricevuto una condanna da parte dell’UE, il 13 giugno 2014 in relazione al recepimento della Direttiva 2002/91, per il mancato obbligo di mettere a disposizione l’attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Ancora purtroppo ciò che manca è la sanzione di nullità del contratto di locazione in caso di mancata allegazione dell’APE, escluso dal Dlgs 23 del Dicembre 2013 n. 145, mentre è prevista una sanzione amministrativa. Passi in avanti sono stati fatti con il Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013 rispetto alla 19