BANDI E AGEVOLAZIONI In collaborazione con:
nella ZES unica. L’ agevolazione riguarda gli investimenti realizzati in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle aree individuate nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Investimenti ammissibili L’ agevolazione riguarda gli investimenti, realizzati tra il 1 ° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, relativi:- all’ acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove destinati a strutture produttive situate nella ZES unica.- agli investimenti in terreni e immobili strumentali all’ attività d’ impresa, inclusi gli interventi di acquisizione, realizzazione o ampliamento di fabbricati destinati alla produzione. Il valore di terreni e fabbricati non può eccedere il 50 % ndel valore complessivo dell’ investimento agevolato. Il credito d’ imposta è riconosciuto per progetti di investimento di importo minimo pari a 200.000 euro e fino a un limite massimo di 100 milioni di euro per singolo progetto.
Intensità dell’ agevolazione e modalità di utilizzo del credito L’ intensità del credito varia in funzione della regione interessata, della dimensione dell’ impresa e dell’ ammontare dell’ investimento, come indicato nella Tabella riportata. Il credito d’ imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’ Agenzia delle Entrate. L’ utilizzo può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la quota fruibile e, comunque, solo dopo il rilascio della ricevuta che attesta il riconoscimento del beneficio. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta in cui è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive fino al completo utilizzo.
Obblighi e condizioni Le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare alcune condizioni di mantenimento dell’ investimento. In particolare, i beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’ imposta successivo alla loro acquisizione e non possono essere ceduti, dismessi o destinati ad altre finalità entro il quinto periodo d’ imposta successivo alla loro entrata in funzione. Inoltre, l’ impresa beneficiaria deve mantenere la propria attività nella ZES unica per almeno cinque anni dal completamento dell’ investimento. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la rideterminazione o la revoca del credito d’ imposta. Ai fini del riconoscimento dell’ agevolazione, l’ effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Conclusioni finali Il credito d’ imposta per gli investimenti nella ZES unica si conferma uno strumento di notevole rilevanza per favorire la crescita economica e l’ attrazione di investimenti nelle aree del Mezzogiorno. La conferma della misura per il triennio 2026-2028 offre alle imprese un quadro di stabilità normativa utile alla pianificazione di progetti di sviluppo e di rafforzamento delle strutture produttive nel territorio.
12 Aprile 2026