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4green ATTUALITÀ / PPWR
Un cambio di passo normativo: da Direttiva a Regolamento
Come ha sottolineato Ignazio Capuano, presidente di Conai, il nuovo PPWR non è una semplice evoluzione normativa, ma un cambio di paradigma: « Passiamo da una Direttiva recepita a livello nazionale a un Regolamento direttamente applicabile. Questo implica che molte scelte strategiche, oggi in capo agli Stati membri, saranno centralizzate a Bruxelles, con il rischio di compromettere modelli nazionali, come quello italiano, che hanno funzionato bene in termini di risultati ambientali, economici e operativi ». Il timore di Conai è che il regolamento, pur condivisibile negli obiettivi ambientali, possa snaturare l’ architettura EPR costruita in Italia in oltre 25 anni, fondata sulla partecipazione obbligatoria, l’ efficienza operativa, il principio di sussidiarietà e il rapporto con i Comuni.
I principali contenuti del PPWR
Il regolamento, composto da 65 articoli e 10 allegati, prevede diverse misure dirompenti per l’ intera filiera. Vediamole in dettaglio.
1. Obblighi di progettazione per la riciclabilità( Art. 6 e Allegato II)- Tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili in modo“ efficace e comprovato”, secondo categorie armonizzate. La Commissione definirà, entro il 2026, una classificazione europea della riciclabilità( alta, media, bassa, non riciclabile), con conseguenze dirette su tassazione e contributi ambientali. Nota: si attendono i criteri tecnici e le linee guida per questa classificazione, che saranno adottati tramite atti delegati.
2. Contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica( Art. 7)- Dal 2030, le bottiglie in PET dovranno contenere almeno il 30 % di plastica riciclata; per altri tipi di plastica, l’ obbligo sarà del 10 % o 35 % a seconda della tipologia. Dal 2040, le soglie aumenteranno ulteriormente. Il calcolo dovrà essere fatto per singola unità di imballaggio, non su base media.
3. Obblighi di riutilizzo e sistemi di riuso( Art. 26-29)- Viene introdotto un target di riutilizzo
Il regolamento stabilisce che gli Stati membri devono accreditare gli organismi EPR
Il sistema italiano di riciclo è tra i più efficienti in Europa, ma rischia di essere penalizzato
per numerosi settori. Esempi:
• Bevande da asporto: 10 % entro il 2030;
• Imballaggi per ristorazione da asporto: divieto di monouso salvo eccezioni;
• E-commerce: obbligo di percentiale di im- ballaggi riutilizzabili per consegne multiple. Il riuso è un concetto positivo, ma va analizzato caso per caso. In certi ambiti può risultare meno sostenibile rispetto a un sistema efficiente di raccolta e riciclo. Il rischio è creare un obbligo tecnico poco praticabile per molte PMI.
4. Etichettatura armonizzata e sistemi di marcatura( Art. 11)- Ogni imballaggio dovrà riportare etichette armonizzate in tutta l’ UE, indicanti il materiale e le istruzioni per lo smaltimento. Gli imballaggi compostabili dovranno essere chiaramente identificati come tali. I dettagli saranno fissati con atti delegati della Commissione.
5. Misure di prevenzione e divieti( Art. 9-10)- Prevista una riduzione complessiva del 5 % degli imballaggi entro il 2030, del 10 % entro il 2035 e del 15 % entro il 2040. Inoltre, sarà vietata l’ immissione sul mercato di determinati imballaggi considerati“ non necessari”, come:
• imballaggi monouso per alimenti consumati nei locali;
• imballaggi per frutta e verdura fresca non lavorata sotto 1,5 kg;
• mini-flaconi per hotel.
Responsabilità estesa del produttore( EPR): quale futuro per Conai?
Uno degli aspetti più delicati riguarda il futuro del sistema EPR italiano, che oggi è gestito
Ignazio Capuano, presidente di Conai da Conai e dai sei Consorzi di filiera( Corepla, Ricrea, Comieco, Coreve, Rilegno, Cial). Il regolamento prevede l’ accreditamento degli organismi EPR da parte degli Stati membri, ma introduce anche la possibilità per la Commissione di istituire un ente europeo di coordinamento. Capuano è netto: « Il rischio è burocratizzare un sistema che ha prodotto risultati eccellenti, riconosciuti a livello europeo. L’ Italia è al primo posto per riciclo pro-capite e già in linea con i target del 2025. Serve una governance condivisa, non una sovrapposizione di ruoli ».
Tempistiche e atti secondari: un processo ancora in divenire
Il PPWR dovrà ora passare al vaglio del trilogo( negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione) prima dell’ adozione definitiva. L’ entrata in vigore del regolamento è prevista entro la fine del 2025, con tempi di attuazione che variano tra 24 e 36 mesi a seconda degli articoli. Ma il vero lavoro inizierà dopo: sono infatti oltre 40 gli atti delegati e di esecuzione previsti, che definiranno nel dettaglio:
• i criteri di riciclabilità;
• le soglie di contenuto riciclato;
• le modalità di etichettatura;
• i meccanismi di monitoraggio e reporting.
Il ruolo delle imprese: prepararsi oggi per il Regolamento di domani
Conai invita le imprese ad attivarsi sin da subito, adottando strumenti di eco-design, calcolo del contenuto riciclato e tracciabilità delle filiere. È stato anche ricordato che Conai ha già messo a disposizione la piattaforma per l’ autovalutazione della riciclabilità( RecyClass) e strumenti per misurare l’ impatto ambientale.
Verso una transizione da costruire insieme
Il webinar si è chiuso con un appello alla responsabilità collettiva: il PPWR è una grande opportunità, ma rischia di diventare una minaccia se attuato in modo ideologico o centralizzato. Per questo, Conai continuerà a confrontarsi con le istituzioni nazionali ed europee per garantire che il Regolamento valorizzi le buone pratiche italiane, senza comprometterne i risultati. « Dobbiamo essere attori protagonisti del cambiamento, non subirlo », ha ribadito Capuano.
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