Statuti ufficiali del SIT
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dipendenze del Consiglio Direttivo.
IV. Sedi locali del SIT
15. Il SIT avrà delle sedi provinciali e/o locali. Ogni giurisdizione dell’Ordine dovrà organizzare la sua sede rispettando i principi di questi Statuti e la legislazione in vigore nel loro paese.
V. Fondi del SIT
16. Per rispondere con fedeltà creativa alle esigenze del carisma trinitario e al fine di riattualizzare la pratica della “tertia pars”, in ogni Provincia, Vicariato e Delegazione sia creata la “Cassa della Redenzione”, come ricorda il Decreto del Capitolo Generale Straordinario, celebrato ad Ariccia (Roma) nel 1999: Un terzo dei fondi di questa Cassa della Redenzione sarà destinato all’azione comune di tutto l’Ordine, cioè al SIT generale, per prestare un servizio di misericordia e di redenzione ai perseguitati e discriminati a causa della loro fede religiosa, della fedeltà ai valori del Vangelo e alla propria coscienza.
17. I beni del SIT sono destinati alle opere di misericordia e di redenzione, secondo le finalità del medesimo organismo. Questi provengono da:
a) fondi di solidarietà dell’Ordine, stabiliti nello spirito “della tertia pars”, secondo la Regola Trinitaria;
b) contributi dei SIT delle diverse giurisdizioni, determinati dal Consiglio Direttivo;
c) libere contribuzioni versati dai membri;
d) eventuali contributi di enti e organismi nazionali e internazionali;
e) elargizioni da parte di associazioni, di privati e di benefattori;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rendite di beni mobili e immobili che perverranno al SIT a qualsiasi titolo.
18. I fondi inviati al SIT sono depositati con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere nella banca scelta dal Consiglio Direttivo. Detto Consiglio deve evitare l’accumulo dei fondi.
19. Le operazioni finanziarie gestite dal Consiglio Direttivo vengono disposte per iscritto dal suo Presidente, controfirmate dal Segretario ed eseguite dall’Amministratore secondo le istruzioni del medesimo Consiglio.
20. Quando viene offerto per un progetto concreto va destinato integralmente a quest’ultimo .
VI.Norme particolari
21. Modifiche, aggiunte e cambiamenti susseguenti questo Statuto devono essere presentati e studiati dall’Assemblea Generale e proposti al Capitolo Generale e, fuori del Capitolo, al Consiglio Generale dell’Ordine per l’approvazione; il suddetto Consiglio è l’organo preposto per ogni contenzioso.
22.La eventuale soppressione del SIT è di competenza del Capitolo Generale dell’Ordine. In questo caso i beni del SIT verranno totalmente devoluti a opere di misericordia e di redenzione, secondo le direttive del Consiglio Generale.
23.Le varie traduzioni dei presenti Statuti saranno fedeli al testo originale in lingua italiana.
24.Avendo presenti questi Statuti, i SIT delle diverse giurisdizioni redigeranno i propri Statuti particolari, che saranno approvati dal rispettivo Consiglio Provinciale e presenti per la revisione, al Consiglio Generale dell’Ordine. Se nella stessa nazione ci sono varie giurisdizioni, queste potranno costituire un unico organismo nazionale con Statuti propri approvati dai Consigli Provinciali corrispondenti e presentati al Consiglio Generale.