Showroom Ottobre 2022 | Page 27

Sul Superbonus 110 % sono state emanate moltissime proroghe e / o modifiche , tali da poter ingenerare nei potenziali beneficiari un po ’ di confusione . In tale contesto si rende quindi importante fare il punto sui termini entro i quali i proprietari di edifici e villette unifamiliari e di condomini minimi possono accedere ai benefici connessi al Superbonus .
EDIFICI E VILLETTE UNIFAMILIARI Il D . L . n . 50 del 17 maggio 2020 , c . d . “ Decreto Aiuti ”, convertito in L . 91 del 15 luglio 2022 , ha prorogato di tre mesi il termine del Superbonus 110 per edifici e villette unifamiliari , posticipandolo al 30 settembre 2022 .
Più nel dettaglio : Chi sono i beneficiari ? Tale proroga riguarda i lavori eseguiti su tutti quegli edifici o villette ( i ) composte da 2 a 4 unità distintamente accatastate ( pertinenze escluse ), di proprietà di una sola persona fisica , ( ii ) in comproprietà tra più persone fisiche , adibite all ’ abitazione di un solo nucleo familiare o ( iii ) su unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall ’ esterno . L ’ Agenzia delle Entrate , in risposta ai numerosi quesiti rivoltole , ha emesso la Circolare 23 / E con la quale ha aperto la possibilità per il proprietario di suddividere il proprio immobile in più unità per poter approfittare della proroga e di un più elevato limite di spesa , così disponendo “ in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo , è possibile fruire del Superbonus anche nell ’ ipotesi in cui , prima dell ’ inizio dei lavori , il contribuente suddivida in più immobili un ’ unica unità abitativa .”
Entro quando vanno svolti i lavori ? L ’ art . 14 del Decreto Aiuti prevede che la detrazione del 110 % spetta alle persone fisiche che hanno sostenuto le spese “ entro il 31 dicembre 2022 , a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell ’ intervento complessivo , nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ”. In altre parole , la data di riferimento per il completamento di almeno il 30 % del SAL dei lavori è stata posticipata dal 30 giugno al 30 settembre 2022 , posto che , se la prima parte dei lavori viene correttamente eseguita entro tale data , allora si potrà continuare a sostenere spese detraibili fino al 31 dicembre 2022 .
Cosa è compreso nel calcolo del 30 %? Il Decreto Aiuti prevede che nel computo del 30 % siano ricompresi anche i lavori non agevolati al 110 %. Tale previsione estensiva va a rendere , quanto meno apparentemente , più semplice il perfezionamento del requisito del 30 % dei lavori eseguiti potendo far rientrare anche i lavori ricompresi nella Cilas , non direttamente qualificabili nell ’ ambito del 110 % ma di fatto strettamente collegati , quali quelli agevolabili al 50 %, come , a tiolo meramente esemplificativo , per i lavori antisismici .
CONDOMINIO MINIMO Discorso diverso vale , invece , per il condominio minimo , per la definizione del quale si richiama l ’ articolo pubblicato da SCLA Studio legale lo scorso ottobre . Per quest ’ ultimo , infatti , la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta andando a modificare il comma 8 bis dell ’ art . 119 del Decreto Rilancio , prevedendo termini di scadenza del beneficio fiscale differenziati , con aliquota che andrà , però , a scalare :
• 110 % fino al 31 dicembre 2023 ;
• 70 % dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ;
• 65 % dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 . Tale termine è stato , altresì , confermato dalla risposta n . 40 / 2022 dell ’ Agenzia delle Entrate , con la quale , tra le varie , si ricorda che il beneficio fiscale si applica alle spese sostenute per gli interventi c . d . “ trainanti ” e “ trainati ”, così come elencati dall ’ art . 119 del Decreto Rilancio . Per eventuali e ulteriori proroghe e / o modifiche non ci resta che attendere !
27