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I NUOVI CAM IN GAZZETTA UFFICIALE

La Gazzetta Ufficiale del 6 agosto scorso ha pubblicato il decreto del Ministro della Transizione ecologica sui Criteri ambientali minimi per la progettazione e i lavori edilizi nell ’ area degli appalti pubblici . Entra in vigore dopo 120 giorni , quindi da dicembre . Premiati i materiali naturali , il riciclo e la posa in opera da parte di operatori certificati In breve , i CAM , Criteri ambientali minimi , sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto , progettazione e installazione nei lavori edilizi sotto appalti pubblici . Essi sono indirizzati a individuare le soluzioni migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita , tenuto conto della disponibilità di mercato . Il decreto si compone di tre articoli e di un allegato di 63 pagine . Il provvedimento a cura del Ministro della Transizione ecologica rappresenta la revisione del precedente decreto del Ministro dell ’ ambiente e della tutela del territorio e del mare dell ’ 11 ottobre 2017 . La ragione sta nel progresso tecnologico e nell ’ evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento . Fattori che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione . Sarà possibile , quindi , spiega il decreto , perseguire pertanto , con maggiore efficacia , gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici . Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici . Il documento è stato elaborato in attuazione del Piano d ’ azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione ( PAN GPP ), adottato l ’ 11 aprile 2008 . Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi ( CAM ) per l ’ affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n . 50 . L ’ intero decreto è segnato da ampi riferimenti alla legislazione comunitaria e a documenti dell ’ Unione europea , come mai in passato . Così si legge che ” Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata , devono essere rese le dichiarazioni di prestazione ( DoP ) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011 , n . 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n . 106 ”. Pochi sono i riferimenti ai serramenti contenuti nell ’ allegato . Il primo a pag . 65 riguarda serramenti e oscuranti in pvc . Essi sono “ sono prodotti con un contenuto di materie riciclate , ovvero recuperate , ovvero di sottoprodotti di almeno il 20 % sul peso del prodotto , inteso come somma delle tre frazioni . La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ”. Il secondo riferimento , pag . 80 , riguarda la posa in opera degli infissi e riguarda la capacità tecnica dei posatori . Si attribuisce “ un punteggio premiante all ’ operatore economico che si avvale di posatori professionisti , esperti nella posa dei materiali da installare .” E quindi dotati di “ un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione , o Enti titolati ”. E la norma tecnica citata è la UNI 11673- 2 , “ Posa in opera di serramenti – Parte 2 : Requisiti di conoscenza , abilità e competenza del posatore di serramenti ”. Il che significa che chi si è qualificato lungo il percorso Accredia è in pole position .
Ennio Braicovich
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