1 Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso. Non è richiesto piano di montaggio, uso e smontaggio( Pi. M. U. S.). Circ. n. 30 / 2006 Min. Lav. e Prev.
2 Non possono essere utilizzati componenti danneggiati che devono essere subito sostituiti.
3 Si devono impiegare solo componenti originali secondo quanto indicato dal costruttore. Richiedere i ricambi al venditore.
4 La superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere in grado di reggerne il peso. Prestare massima attenzione in presenza di terreni cedevoli o sconnessi.
5 Durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare materiali e persone.
6 Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Attenzione a grigliati, pozzetti e cordoli in rilievo. Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino.
7 Prima dell’ utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro é stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fabbricante atte a garantire una esecuzione a regola d’ arte e se questa si trova in posizione verticale e perfettamente livellata.
8 Non é consentito ap poggia re ed utilizzare dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia espressamente previsto in fase di pro get tazione e comunque iscritto sul libretto di uso e ma nu ten zione.
9 Non é consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro ed un edificio.
10 Prima dell’ uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili.
11 Non é consentito accedere o scendere dalla superficie dell’ impalcato usando accessi diversi da quelli previsti. La norma prevede come accesso l’ interno delle spalle utilizzando i traversini come scala.
12 È proibito saltare sugli impalcati.
13 Ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate All’ esterno di edifici devono essere fissate in modo sicuro all’ edificio o ad altra struttura fissa.
TRABATTELLI: Norme e Consigli per l’ uso
Pittogrammi applicativi esposti sui prodotti
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La norma EN1004 simbolo FACAL = è parificata al D. Lgs 81 / 2008 simbolo FACAL = EN1004
EUROPEAN NORM
TORRE MOBILE DI ACCESSO E DI LAVORO
81 / 2008
DECRETO LEGISLATIVO
1 Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso. Non è richiesto piano di montaggio, uso e smontaggio( Pi. M. U. S.). Circ. n. 30 / 2006 Min. Lav. e Prev.
2 Non possono essere utilizzati componenti danneggiati che devono essere subito sostituiti.
3 Si devono impiegare solo componenti originali secondo quanto indicato dal costruttore. Richiedere i ricambi al venditore.
4 La superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere in grado di reggerne il peso. Prestare massima attenzione in presenza di terreni cedevoli o sconnessi.
5 Durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare materiali e persone.
6 Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Attenzione a grigliati, pozzetti e cordoli in rilievo. Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino.
7 Prima dell’ utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro é stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fabbricante atte a garantire una esecuzione a regola d’ arte e se questa si trova in posizione verticale e perfettamente livellata.
8 Non é consentito ap poggia re ed utilizzare dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia espressamente previsto in fase di pro get tazione e comunque iscritto sul libretto di uso e ma nu ten zione.
9 Non é consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro ed un edificio.
10 Prima dell’ uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili.
11 Non é consentito accedere o scendere dalla superficie dell’ impalcato usando accessi diversi da quelli previsti. La norma prevede come accesso l’ interno delle spalle utilizzando i traversini come scala.
12 È proibito saltare sugli impalcati.
13 Ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate All’ esterno di edifici devono essere fissate in modo sicuro all’ edificio o ad altra struttura fissa.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 27 marzo 1998.
Riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’ impiego di ponti su ruote a torre.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA’
IL MINISTRO DELL’ INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ ARTIGIANATO
Visto l’ art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’ art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” e, in particolare il quarto comma dell’ art. 52 che prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; Vista la norma tecnica UNI HD 1004“ Torri mobili da lavoro( ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati- materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza-”; Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall’ articolo sopracitato, esiste una norma tecnica specifica che garantisce un’ analoga sicurezza nella costruzione e nell’ impiego di ponti su ruote a torre; Ravvisata l’ opportunita’ di procedere al riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’ impiego di ponti su ruote a torre; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’ igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83 / 189 / CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell’ Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83 / 189 / CEE modificata dalla direttiva 94 / 10 / CEE.
Decreta: Art. 1.
1. E’ riconosciuta la conformita’ alle vigenti norme, ai sensi dell’ art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’ art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004; b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidita’, di cui all’ appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: laboratorio dell’ ISPESL; laboratori delle universita’ e dei politecnici dello Stato; laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato e della sanita’; laboratori dei paesi membri dell’ Unione europea o dei Paesi aderenti all’ accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati; c) l’ altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’ interno di edifici e 8 m se utilizzato all’ esterno di edifici; d) per i ponti su ruote utilizzati all’ esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all’ edificio o altra struttura; e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate nell’ appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.
Art. 2. 1. L’ attrezzatura di cui all’ art. 1 e’ riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell’ Unione europea o nei Paesi aderenti all’ accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TREU Il Ministro della sanita’: BINDI Il Ministro dell’ industria del commercio e dell’ artigianato: BERSANI
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