RIVISTA DEL VETRO Gen/Feb 2026 | Page 19

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Criteri Ambientali Minimi( CAM) regolano la progettazione e l’ esecuzione delle opere pubbliche e sono previsti dal Piano d’ azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione- Piano d’ Azione Nazionale sul Green Public Procurement( PANGPP), che si integra con la recente Direttiva EPBD IV( Energy Performance of Building Directive, altrimenti detta“ Direttiva Case Green”) e il nuovo Construction Products Regulation CPR 2024 / 3110. I CAM si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni pubbliche aventi per oggetto l’ esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di interventi edilizi, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, e quindi alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni. Tra la misura PNRR M7, Conto Termico e Fondi Europei di Coesione e Sviluppo in questo settore il prossimo anno saranno investiti quasi 3 miliardi per i quali sarà vincolante il rispetto dei CAM. L’ entrata in vigore dei nuovi CAM è prevista due mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni rimane quindi un tema dominante, l’ utilizzo di materiali rinnovabili, o durevoli, o riutilizzabili, o riciclabili e con prestazioni energetiche adeguate è privilegiato, come pure materiali che garantiscano ambienti di vita interni salubri. Il vetro è un materiale particolarmente adatto al raggiungimento di tali obiettivi. Le moderne pareti finestrate consentono infatti di raggiungere prestazioni energetiche elevate, garantendo nel contempo luminosità e comfort abitativo. Riciclabile infinite volte e durevole, il vetro è inoltre un materiale che garantisce emissioni nulle negli ambienti di vita.
LE NOVITÀ DEI CAM PER IL VETRO Il DM 24 novembre 2025 introduce e modifica criteri che riguardano proprio i prodotti in vetro. Le novità possono essere sintetizzate come segue:
1) Controllo della radiazione solare Il criterio cogente 2.3.8 prevede che le superfici trasparenti esterne degli edifici orizzontali, inclinate e verticali con esposizione da Est a Ovest, passando da Sud, siano dotate di sistemi di ombreggiamento fissi o di schermature solari mobili esterne. Il sistema deve consentire il raggiungimento- nella stagione di raffre- scamento estivo- di un valore del fattore di trasmissione solare totale gtot pari o migliore della Classe 3 come definito dalla UNI EN 14501; questo considerando che tali sistemi non impediscano l’ ingresso della radiazione solare in periodo invernale( apporti solari gratuiti), calcolando i fattori di ombreggiamento medi della stagione di riscaldamento e rispettando un valore superiore a 0,3. In casi specifici si potranno utilizzare, per la soddisfazione del criterio, esclusivamente vetri selettivi, a controllo solare, o vetri in combinazione con schermature mobili integrate nelle vetrate isolanti / poste all’ interno dell’ ambiente, senza le schermature tradizionali. Il criterio esplicita che le vetrate devono essere dotate di certificazione di prodotto Marchio UNI per vetrate isolanti secondo la norma UNI EN 1279.
2) Conformità delle vetrate isolanti – Marchio UNI Il criterio cogente 2.4.18 prevede espressamente l’ u- tilizzo di vetrate isolanti conformi alla norma di prodotto UNI EN 1279. Il soddisfacimento del requisito va dimostrato attraverso la presentazione di una certificazione di conformità per gli specifici modelli di vetrata impiegata, rilasciato da un organismo accreditato UNI CEI EN / ISO / IEC 17065 per la specifica norma. Il Marchio CSI-UNI, più comunemente conosciuto come Marchio UNI, soddisfa appieno questo requisito. Sulla documentazione deve essere indicato il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.
3) Vetro di sicurezza – UNI 7697 Il criterio premiante 3.2.12, per gli edifici dove il vetro è componente preponderante del progetto( casi possibili possono essere in presenza di facciate continue o di parapetti in vetro) o nel caso di interventi di sostituzione o installazione ex novo di chiusure trasparenti, prevede l’ installazione di vetri conformi alla norma UNI 7697 per la specifica destinazione d’ uso.
4) Provenienza dei materiali – EU / ETS Il criterio premiante 3.2.9, già presente nella precedente versione dei CAM, favorisce l’ uso di operatori economici che si approvvigionano di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU / ETS, equivalente al 90 % per il vetro piano per edilizia. Per ogni punto aggiuntivo rispetto alla percentuale prevista, viene attribuito un punteggio supplementare pari al 10 % del punteggio premiante previsto. È bene precisare che tale criterio
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