Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 51
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6.4 GLI OBBLIGHII
DI CONTROLLO
PER LE AZIENDE
Gli operatori del settore alimentare devono rispettare procedure
basate sui principi del sistema
di analisi dei pericoli e dei punti
critici di controllo. Quindi hanno
l’obbligo di monitorare la propria
attività in ogni fase della filiera.
Oltre ai piani nazionali, nei Paesi
membri dell’Unione Europea sono
previsti una serie di obblighi a carico di produttori, trasformatori e
distributori di prodotti alimentari,
volti a garantire un controllo e un
monitoraggio su tutte le fasi di vita
di ogni singolo prodotto dalla materia prima al prodotto finito.
Il “pacchetto”, inizialmente costituito da quattro regolamenti - due
relativi alla produzione e commercializzazione degli alimenti (Reg.
Ce 852/04 e Reg. Ce 853/04) e due
sulle - è stato in un secondo tempo integrato per assicurare un più
alto livello di garanzia igienico-sanitaria di tutta la filiera alimentare con il regolamento 183/05, che
stabilisce i requisiti per l’igiene
dei mangimi, e dai regolamenti in
materia di criteri microbiologici,
organizzazione dei controlli e misure transitorie.
Con il termine “Pacchetto Igiene”
si indicano, comunemente, i nove
Regolamenti emanati tra il 2004
e 2005 i quali, assieme al Regolamento 178 del 2002, fissano i principi comunitari in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e disciplinano il regime
dei controlli.
I nove regolamenti che compongono il Pacchetto Igiene coprono le
aree di produzione e commercia6
lizzazione
degli alimenti (Reg. Ce 852/04 e
Reg. Ce 853/04), modalità di controllo da parte delle autorità competenti (Reg. Ce 854/04 e Reg. Ce
882/04), requisiti per l’igiene dei
mangimi (Reg. Ce 183/2005) e
criteri microbiologici, organizzazione dei controlli (Reg. Ce 2073,
2074, 2075 e 2076 del 5 dicembre
2005).
Il pacchetto igiene si applica alla
filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e degli alimenti
destinati agli animali, compresa la
produzione primaria, intesa come
«tutte le fasi della produzione,
dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi
il raccolto (fieno), la mungitura e
la produzione zootecnica precedente la macellazione».
Gli operatori del settore alimentare sono chiamati a dar seguito, in
particolare, ai seguenti adempimenti:
•
non devono immettere sul
mercato alimenti o mangimi
non sicuri (sicurezza);
•
sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi
che producono, trasportano,
conservano o vendono (responsabilità);
•
devono essere in grado di identificare rapidamente ogni soggetto, lungo l’intera filiera, dal
quale ricevono o al quale consegnano alimenti (tracciabilità);
•
mangimi non sono sicuri (trasparenza);
•
devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano motivo di ritenere che non
sono sicuri (urgenza);
•
devono identificare e rivedere
regolarmente i punti critici dei
loro procedimenti e devono
provvedere ad effettuare controlli su di essi (prevenzione);
•
infine, devono collaborare con
le Autorità competenti nelle
azioni intese a ridurre i rischi
(cooperazione)6.
Punto fondamentale, è che il Pacchetto Igiene impone agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsiasi fase della
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti dopo la
produzione primaria e le operazioni associate di istituire, applicare
e mantenere procedure basate sui
principi del sistema dell’analisi
dei pericoli e dei punti critici di
controllo (HACCP).
Quindi gli operatori del settore
alimentare hanno l’obbligo di monitorare e controllare la propria attività in ogni fase della filiera, individuando i punti critici, attuando
procedure volte alla minimizzazione del rischio ed implementando un adeguato piano di controlli
analitici.
devono informare immediatamente le Autorità competenti qualora abbiano motivo
di ritenere che gli alimenti o i
Pacchetto igiene Schede di orientamento della normativa comunitaria per l’igiene e la sicurezza alimentare nelle aziende agricole.