Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 51

51 6.4 GLI OBBLIGHII DI CONTROLLO PER LE AZIENDE Gli operatori del settore alimentare devono rispettare procedure basate sui principi del sistema di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Quindi hanno l’obbligo di monitorare la propria attività in ogni fase della filiera. Oltre ai piani nazionali, nei Paesi membri dell’Unione Europea sono previsti una serie di obblighi a carico di produttori, trasformatori e distributori di prodotti alimentari, volti a garantire un controllo e un monitoraggio su tutte le fasi di vita di ogni singolo prodotto dalla materia prima al prodotto finito. Il “pacchetto”, inizialmente costituito da quattro regolamenti - due relativi alla produzione e commercializzazione degli alimenti (Reg. Ce 852/04 e Reg. Ce 853/04) e due sulle - è stato in un secondo tempo integrato per assicurare un più alto livello di garanzia igienico-sanitaria di tutta la filiera alimentare con il regolamento 183/05, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, e dai regolamenti in materia di criteri microbiologici, organizzazione dei controlli e misure transitorie. Con il termine “Pacchetto Igiene” si indicano, comunemente, i nove Regolamenti emanati tra il 2004 e 2005 i quali, assieme al Regolamento 178 del 2002, fissano i principi comunitari in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei mangimi e disciplinano il regime dei controlli. I nove regolamenti che compongono il Pacchetto Igiene coprono le aree di produzione e commercia6 lizzazione degli alimenti (Reg. Ce 852/04 e Reg. Ce 853/04), modalità di controllo da parte delle autorità competenti (Reg. Ce 854/04 e Reg. Ce 882/04), requisiti per l’igiene dei mangimi (Reg. Ce 183/2005) e criteri microbiologici, organizzazione dei controlli (Reg. Ce 2073, 2074, 2075 e 2076 del 5 dicembre 2005). Il pacchetto igiene si applica alla filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e degli alimenti destinati agli animali, compresa la produzione primaria, intesa come «tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (fieno), la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione». Gli operatori del settore alimentare sono chiamati a dar seguito, in particolare, ai seguenti adempimenti: • non devono immettere sul mercato alimenti o mangimi non sicuri (sicurezza); • sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi che producono, trasportano, conservano o vendono (responsabilità); • devono essere in grado di identificare rapidamente ogni soggetto, lungo l’intera filiera, dal quale ricevono o al quale consegnano alimenti (tracciabilità); • mangimi non sono sicuri (trasparenza); • devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano motivo di ritenere che non sono sicuri (urgenza); • devono identificare e rivedere regolarmente i punti critici dei loro procedimenti e devono provvedere ad effettuare controlli su di essi (prevenzione); • infine, devono collaborare con le Autorità competenti nelle azioni intese a ridurre i rischi (cooperazione)6. Punto fondamentale, è che il Pacchetto Igiene impone agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti dopo la produzione primaria e le operazioni associate di istituire, applicare e mantenere procedure basate sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP). Quindi gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di monitorare e controllare la propria attività in ogni fase della filiera, individuando i punti critici, attuando procedure volte alla minimizzazione del rischio ed implementando un adeguato piano di controlli analitici. devono informare immediatamente le Autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i Pacchetto igiene Schede di orientamento della normativa comunitaria per l’igiene e la sicurezza alimentare nelle aziende agricole.