Fratres comuni consensu, vel Fratrum pars consilii seniores secundum Dei timorem providerint regulariter eligendum. Chrisma, Oleum Sanctum, Consecrationes Altarium, sive Basilicarum, ordinationes Clericorum, qui ad sacros Ordines sunt promovendi, a Cremonensi accipietis Episcopo, si quidem Catholicus fuerit, et, gratiam apostolicae Sedis habuerit, et si ea gratis, ac sine pravitate voluerit exibere. Alioquin liceat vobis Catholicum quem malueritis adire Antistitem, et ab eo consecrationum Sacramenta suscipere. Nec ipsi liceat eamdem Ecclesiam praegravare, aut exactionem vel consuetudinem aliquam, quae libertati, et quieti regularis vitae noceat Fratribus illic viventibus irrogare. Decernimus igitur ut nulli omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre vel oblatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integre conserventur, eorum, pro quorum sustentantione et gubernatione concessa sunt, usibus profutura, salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate; sane laborum vestrorum decimas quas propriis manibus, aut sumptibus excolistis, nullus a vobis exigere praesumat. Ad inditium autem perceptae hujus Romanae Ecclesiae libertatis duodecim Mediolanensis monetae nummos per annos singulos Lateranensi Palatio persolvetis. Si quae igitur in futurum Ecclesiastica, saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contro eam venire tentaverit temere, secundo, tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se Divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore, et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo esamine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum judicem proemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Ego Lucius Catholicae Ecclesiae Episcopus. Datum Laterani per manum Baronis Capellani et Scriptoris, Idibus Aprilis Indictione VII, Incarnationis Dominicae anno 1144. Pontificatus Domini Lucii Papae, anno primo
Stefano di Salaceto con tutte le loro pertinenze. E morendo colui che ora è Preposto di questo luogo, o qualsivoglia dei suoi successori, non venga elevato a tale carica- con abilità surrettizia o con prepotenza- nessuno, se non colui che i Confratelli per comune consenso o una parte dei Confratelli di più maturo consiglio secondo il timor di Dio, abbiano provveduto regolarmente ad eleggere. La Cresima, l ' Olio Santo, la Consacrazione degli Altari o delle Basiliche, l ' ordinazione dei Chierici che son da promuovere ai Sacri Ordini, tutto riceverete dal Vescovo di Cremona, se però sarà Cattolico, e gradito alla Sede Apostolica, e se vorrà rimettervi ogni cosa gratuitamente e con coscienza. Diversamente, vi sia lecito ricorrere a quel Presule Cattolico che preferirete, e ricevere da quello i Sacramenti delle consacrazioni. Ma nemmeno a lui sia concesso imporre degli oneri alla medesima Chiesa o pretendere esazioni o qualche prestazione che risulti nociva alla libertà e alla quiete della vita regolare per i Confratelli che lì vivono. Ordiniamo quindi che assolutamente a nessun uomo sia lecito molestare temerariamente la Chiesa, o sottrarne possessioni o trattenere per sé dono, o ridurle, o opprimerle con temerarie vessazioni, ma tutto venga conservato integralmente in vantaggio dei bisogni di coloro, per il cui sostentamento e diritto di disporne fu concesso, salva in tutto l ' autorità della Sede Apostolica; e che nessuno si attenti di esigere da voi le decime dei frutti delle vostre fatiche che con le vostre mani o a vostre spese avete ricavato. E come riconoscimento infine della ricevuta libertà della Romana Chiesa, corrisponderete ogni anno dodici denari di moneta di Milano al Palazzo Lateranense. E se in futuro, qualche persona, Ecclesiastica o secolare al corrente di questo documento della nostra costituzione, oserà temerariamente contravvenirvi, ammonita per la seconda e per la terza volta, se non riparerà con adeguata soddisfazione, venga. privata del suo potere, della sua carica e della sua dignità, e sappia che si è resa rea al cospetto di Dio di una perpetrata iniquità, e sia disgiunta dal sacratissimo Corpo e Sangue di Dio, e di Gesù Cristo nostro Signore e Redentore, e nel giudizio estremo venga soggetta a punizione durissima. A tutti coloro invece che rispettano ciò che legittimamente appartiene a quel luogo, sia la pace del Signore nostro Gesù Cristo, così che qui raccolgano il frutto della loro buona azione, e presso il Giudice severo trovino il premio dell ' eterna pace. Io Lucio Vescovo della Chiesa Cattolica. Dato nel palazzo Lateranense per mano di