CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
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lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, .secondo i criteri di cui al
quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso
la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la
indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che
siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo,
entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere
presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al
datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva,
su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti
dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di
avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente
legge.
Le no rme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le
richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
24/04/2012