CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
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Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti
nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per
effetto dell’art.1 – Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal
momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
24/04/2012