CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
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applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo
che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a
lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi
nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di
qualsiasi altra specie e da tasse
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
24/04/2012